Portale albo CTU: accolte le istanze dei Commercialisti sulle autocertificazioni

In merito al nuovo Portale albo CTU, il CNDCEC con comunicato stampa dell’8 gennaio 2024 ha reso noto che il Ministero della Giustizia ha accolto le istanze del Consiglio nazionale dei commercialisti, consentendo ai professionisti di allegare la documentazione a corredo della domanda con dichiarazioni sostitutive ex art. 46 DPR 445/2000 in luogo dei documenti in originale. Infatti, il Consiglio nazionale, in rappresentanza dei propri iscritti, aveva inviato lo scorso 4 gennaio una lettera al Ministero per chiedere di superare l’evidente anomalia del sistema ed implementare la procedura di iscrizione.

Il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa in data 8 gennaio 2024 riguardante il nuovo albo CTU.

I Commercialisti hanno evidenziato come il Ministero della Giustizia abbia accolto le istanze del Consiglio nazionale dei commercialisti relativamente al nuovo “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”, consentendo ai professionisti di allegare la documentazione a corredo della domanda con dichiarazioni sostitutive ex art. 46 DPR 445/2000 in luogo dei documenti in originale.

Il Consiglio nazionale, in rappresentanza dei propri iscritti, aveva inviato lo scorso 4 gennaio, primo giorno utile per accedere al nuovo Portale, una lettera al Ministero per chiedere di superare l’evidente anomalia del sistema ed implementare la procedura di iscrizione.

Dallo scorso 4 gennaio, infatti, la procedura di iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti presso il tribunale è gestita in modalità esclusivamente telematica attraverso il nuovo Portale e i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali, tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, devono ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica entro il prossimo 4 marzo.

Gli iscritti all’albo avevano segnalato al Consiglio nazionale che, all’atto di compilazione della domanda, il sistema richiedeva di caricare obbligatoriamente la documentazione in originale, permettendo di allegare autocertificazioni esclusivamente con riferimento al certificato di iscrizione ad associazione professionale e al certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale.

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