Dall’avvio dei modelli precompilati, i bonus di cui hanno usufruito i contribuenti sono cresciuti notevolmente, buona parte di questo incremento deriva dalle detrazioni relative al recupero edilizio e al risparmio energetico.
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Le novità del modello 730/2023
In estrema sintesi, queste sono le novità più rilevanti di quest’anno:
– rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione pari a 1.880 euro. (la detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro);
– per i redditi da pensione è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione pari a 1.955 euro. (la detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro);
– detrazione pari al 19% riferita alle spese di intermediazione, sostenute per l’acquisto di immobili adibiti a “prima casa” fino a 1.000 euro
– credito d’imposta per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore;
– credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività? fisica adattata;
– credito d’imposta per l’installazione di sistemi di accumulo in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
– credito d’imposta per acquisto prima casa under 36;
– credito d’imposta per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.
Come presentare il modello 730/2023
Se il contribuente presenta direttamente il modello deve:
– indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
– compilare la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (anche nel caso in cui non si voglia esprimere alcuna scelta).
Se il contribuente presenta il modello 730 tramite sostituto d’imposta, CAF, professionista deve consegnare:
– delega per l’accesso al modello 730 precompilato;
– scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF, nella quale devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici (anche nel caso in cui non si voglia esprimere alcuna scelta).
Al CAF o al professionista, il contribuente deve sempre esibire i documenti necessari a verificare la conformità dei dati indicati nella dichiarazione.
Il calendario della precompilata 2023
Quando |
Cosa |
entro il 16 marzo |
Il contribuente riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite |
dal 20 aprile |
Il contribuente può accedere all’area riservata e autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione precompilata. Viene estesa la durata della delega: su richiesta del contribuente, può essere valida fino a 3 anni |
dal 2 maggio |
I contribuenti possono accedere al modello 730 precompilato, collegandosi al sito dell’Agenzia Entrate con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. |
dall’11 maggio |
I contribuenti possono accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi direttamente e tramite l’applicazione web |
dal 17 maggio |
Il contribuente che ha già trasmesso il 730 o il modello Redditi e riscontra un errore, può annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova, tramite l’applicazione web (l’annullamento può essere fatto solo una volta). Tutti i dati inseriti dal contribuente vengono cancellati e la dichiarazione precompilata è di nuovo disponibile |
entro il 20 giugno |
Ultimo giorno utile per annullare il modello 730 e il modello Redditi correttivo già inviato con o senza modello F24 |
entro il 26 giugno |
Ultimo giorno per annullare il modello 730 non ancora trasmesso tramite l’applicazione web con modello F24 predisposto |
entro il 30 giugno |
Per i contribuenti con 730 senza sostituto di imposta o con modello Redditi, scade il termine per versare il saldo 2022 e il primo acconto 2023 |
entro il 30 luglio |
Per i contribuenti con 730 senza sostituto di imposta o con modello Redditi, scade il termine per versare con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, il saldo e il primo acconto |
entro il 27 settembre |
Il contribuente può annullare il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, senza modello F24 |
entro il 2 ottobre |
Termine di presentazione della dichiarazione per il contribuente che sceglie il 730 precompilato direttamente tramite l’applicazione web |
entro il 10 ottobre |
Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler procedere al versamento del secondo dell’IRPEF o di voler procedere in misura inferiore |
entro il 25 ottobre |
Il contribuente può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. La presentazione è possibile solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o una imposta invariata |
entro il 10 novembre |
Il contribuente può presentare il modello 730 integrativo “tipo 2” contenente la rettifica dei dati del sostituto. Il diniego del sostituto può verificarsi se dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un nuovo sostituto o nessun sostituto |
entro il 30 novembre |
Termine di presentazione del modello Redditi correttivo del 730 e del modello Redditi precompilato. Scade anche il termine per il versamento del secondo o unico acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto di imposta o con modello Redditi |
entro il 28 febbraio 2024 |
Ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato tardivo entro 90 giorni dalla scadenza, e per scaricare il modello Redditi PF on line 2023 |
Quanto conviene la dichiarazione precompilata?
– se l’invio è effettuato senza modifiche, non verranno eseguiti controlli documentali su oneri detraibili e deducibili comunicati all’Agenzia delle Entrate; l’Ufficio procederà come di consueto alla sola verifica sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni;
– se l’invio è effettuato con modifiche che potrebbero influire sul risultato finale del modello, i controlli documentali verranno eseguiti solo sugli oneri modificati, e non su quelli accettati così come proposti dall’Agenzia delle Entrate.
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