Precompilata IVA 2024: integrazione, invio e pagamento dell’imposta dal 15 febbraio

Con l’obiettivo di semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, reso possibile dalla disponibilità delle informazioni già acquisite dall’Agenzia delle Entrate, i provvedimenti n. 183994/2021 e n. 9652/2023 hanno attuato la previsione dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, in base al quale l’Agenzia mette a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, in un’apposita area riservata del proprio sito Internet, le bozze dei registri delle fatture emesse e degli acquisti, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale.
A partire dal 12 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti la bozza della dichiarazione IVA relativa all’anno 2023 e, a partire dal 15 febbraio 2024, è possibile modificare/integrare i dati, inviare la dichiarazione e versare l’eventuale IVA a debito.

La bozza della dichiarazione IVA e il servizio di pagamento sono messi a disposizione anche dei soggetti passivi che non hanno provveduto a integrare e convalidare i registri IVA precompilati durante l’anno.

I soggetti passivi, direttamente o tramite intermediario delegato, possono accedere alla bozza della dichiarazione IVA utilizzando le funzionalità disponibili all’interno della sezione dedicata del portale Fatture e Corrispettivi”.

Chi può visualizzare e inviare la precompilata IVA

Il servizio che consente di visualizzare il modello di dichiarazione IVA 2024 precompilato dall’Agenzia delle Entrate, per poi modificarlo/integrarlo e inviarlo, è rivolto ai soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia:

a) che effettuano le liquidazioni trimestrali dell’IVA:

– per effetto delle speciali disposizioni di cui all’art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio autotrasportatori);

b) per i quali, nell’anno di riferimento, è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;

c) che applicano specifici metodi di determinazione dell’IVA ammessa in detrazione, come i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura o le aziende di enoturismo o quelle oleoturistiche.

Chi è escluso dalla precompilata IVA

Sono, invece, escluse dal servizio alcune categorie di soggetti passivi specificamente individuate:

– i soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA oppure applicano l’IVA separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, oppure aderiscono alla liquidazione dell’IVA di gruppo (di cui all’art. 73, D.P.R. n. 633/1972 e al D.M. 13 dicembre 1979), oppure partecipano a un Gruppo IVA (di cui all’art. 70-bis e ss., D.P.R. n. 633/1972);
– i soggetti in regime di split payment (di cui all’art. 17-ter, commi 1 e 1-bis, D.P.R. n. 633/1972), ossia le Pubbliche amministrazioni e gli altri enti e società presenti nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle Finanze;
– i commercianti al minuto che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l’ammontare, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti, nonché gli operatori che trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (di cui all’art. 2, comma 1-bis, D.Lgs. n. 127/2015) e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (di cui all’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 127/2015);

– i soggetti che erogano prestazioni sanitarie.

Come integrare la bozza di dichiarazione IVA

Ai fini dell’integrazione della bozza di dichiarazione IVA è necessario, anzitutto, selezionare la funzione “Accedi alla tua dichiarazione”, in modo da visualizzare la bozza stessa.

Dopodiché, è possibile accedere ai singoli quadri della dichiarazione modificando i vari campi, ad esclusione di quelli oggetti di calcolo che sono rideterminati in modo automatico in funzione della modifica apportata.

La bozza può essere integrata, tra l’altro, nel caso in cui soggetti passivi non abbiano provveduto a integrare e convalidare i registri IVA precompilati durante l’anno.

Per esempio

In merito al quadro VE, siccome la data di esigibilità delle operazioni attive proposta è quella coincidente con la data dell’operazione, se i registri IVA precompilati non sono stati integrati inserendo il giorno del pagamento, è necessario modificare la bozza della dichiarazione al fine di evidenziare correttamente le operazioni che, benché effettuate nell’anno di riferimento, comportino il differimento dell’esigibilità dell’imposta in anni successivi per effetto dell’art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 o dell’applicazione del regime del cash accounting, di cui all’art. 32-bis, D.L. n. 83/2012 (rigo VE37).
La stessa integrazione si rende necessaria, specularmente, nel quadro VF, non soltanto per i soggetti di cui sopra, ma anche per quelli che applicano il regime dello split payment, di cui all’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, al fine di evidenziare correttamente gli acquisti registrati nell’anno di riferimento, ma con detrazione dell’imposta differita in anni successivi (rigo VF23).

Un’ulteriore integrazione è relativa al rigo VF29, ove deve essere ripartito il totale degli acquisti e delle importazioni indicati nel rigo VF25 a seconda della categoria del bene o servizio (beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni o servizi e altri acquisti e importazioni).

Allo stesso modo, se l’integrazione non è avvenuta in sede di bozza dei registri IVA, devono essere modificati anche i righi da VF1 a VF13 e il rigo VF21, qualora gli acquisti e le importazioni siano relativi a beni/servizi con imposta, in tutto o in parte, indetraibile; anche l’informazione relativa alla percentuale di detrazione, infatti, non è presente nelle fonti utilizzate dall’Agenzia delle Entrate, per cui nella bozza del registro degli acquisti viene proposta una percentuale pari al 100%.

Il quadro VJ deve essere integrato dal soggetto passivo se, per le fatture ricevute in relazione ad operazioni soggette a reverse charge, il cessionario/committente non ha trasmesso al Sistema di Interscambio i TipiDocumento TD16, TD17 e TD18, ma ha provveduto all’integrazione manuale in sede di compilazione dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti.

Come inviare la dichiarazione e pagare l’IVA dovuta

Dopo avere visualizzato ed eventualmente integrato la bozza della dichiarazione IVA è possibile trasmetterla all’Agenzia delle Entrate mediante l’apposita funzionalità presente nella sezione dedicata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Successivamente, è possibile presentare la dichiarazione correttiva o integrativa, visualizzandola nella sezione “Le tua dichiarazioni IVA 2024 inviate”.

Ai fini del pagamento dell’imposta dovuta, nella sezione “I tuoi versamenti”, il sistema propone la data di versamento e il soggetto passivo può stabilire il numero di rate.

Il pagamento può essere effettuato direttamente nella stessa sezione, inserendo il proprio codice IBAN, oppure attraverso il download del modello F24 da utilizzare per il versamento.

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