Precompilata: le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 258455 dell’11 luglio 2023 riguardante le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2023, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2023.

L’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. N. 175 del 2014 dispone che l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all’articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

L’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 individua i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il comma 4 del medesimo articolo 3 prevede che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

Il successivo comma 5 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati.

Con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria. In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate che hanno disciplinato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie messe a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 115304 del 6 maggio 2019 sono state stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a partire dall’anno d’imposta 2019. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, ha ampliato la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie, tra gli altri, agli iscritti agli albi professionali degli infermieri.

L’articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sul riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie ha previsto, tra l’altro, che i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia sono trasformati in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche e che l’albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri e l’albo delle vigilatrici d’infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici.

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2023, quindi, è stata prevista la modifica del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, al fine di individuare gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70, quali nuovi soggetti tenuti all’invio delle spese sanitarie.

Il nuovo provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, stabilisce le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall’anno d’imposta 2023, recependo le novità introdotte dal citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2023 e confermando la medesima disciplina prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, così come integrato dai provvedimenti n. 1432437 del 23 dicembre 2019, n. 249936 del 30 settembre 2021 e n. 465446 del 16 dicembre 2022, con riferimento alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, all’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati all’Agenzia delle entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e alla conservazione dei dati per le finalità di controllo.

Sono confermate anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento n. 329676 del 16 ottobre 2020.

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