Premi di risultato in servizi: quale convenienza per i contribuenti

Chi

Lavoratori dipendenti di imprese commerciali, di enti del settore privato anche se non svolgono attività commerciale, e di società in “house” a partecipazione pubblica della tipologia a controllo pubblico” (risposta a interpello 14 aprile 2023, n. 296).
Il regime agevolato trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione degli utili, a 80.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all’imposta sostitutiva in oggetto (art. 1, comma 3, D.M. 25 marzo 2016).

Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Il limite reddituale deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere, gli assegni equiparati ai redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 2, TUIR), la quota di TFR liquidata in busta paga e le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all’estero, anche se non assoggettate a tassazione in Italia, con esclusione, invece, di eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata.

Cosa

Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, sono soggetti, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari, per l’anno 2024, al 5% (art. 1, comma 182, legge n. 208/2015 e art. 1, comma 18, della legge n. 213/2023)

Leggi anche

Il datore di lavoro, nella determinazione del premio deve computare, per espressa previsione di legge e come già precisato “il periodo obbligatorio di congedo di maternità”.

L’art. 1, comma 184, della legge n. 208/2015 attribuisce al dipendente la facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato (nel limite massimo di 3.000 euro e sussistendo le altre condizioni previste, in particolare il reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione degli utili, a euro 80.000), in quanto accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, gli consente di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura, prevedendo che, in ogni caso, i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’art 51 del TUIR non sono soggetti ad alcune imposizione (né fiscale né contributiva – cfr. circolare INPS 31 maggio 2023, n. 49, par. 3), nei limiti previsti dai citati commi. Inoltre, le somme e i valori di cui al comma 4 dell’art. 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all’imposta sostitutiva, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle retribuzioni di risultato.
Il benefit erogato in sostituzione del premio di risultato dovrà essere valorizzato ai sensi dell’art. 9 TUIR e potrà consistere anche in una somma di denaro, ove ciò sia previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 51 TUIR (ad esempio, rimborso spese scolastiche), o essere erogato mediante voucher. La parte di premio non sostituita dal benefit sarà assoggettata all’imposta sostitutiva del 5%, entro i limiti di legge, o alla tassazione ordinaria, a scelta del prestatore di lavoro (circolare 15 giugno 2016, n. 28, par. 3.1).

Ad esempio

L’art. 51, comma 2, lettera c), TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (tickets restaurant) fino all’importo complessivo giornaliero di 8 euro, nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Qualora l’azienda attribuisca ai dipendenti tickets pari a un valore di 6 euro giornalieri, il lavoratore potrà chiedere di convertire il premio di risultato in tickets fino all’importo massimo di 8 euro giornalieri, che sarebbe completamente detassato. L’eventuale differenza tra il premio di risultato cui il lavoratore ha diritto e il valore convertito in tickets, sarà soggetto, a scelta del lavoratore, all’imposta sostitutiva del 5% ovvero a tassazione ordinaria.
La legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 16, legge n. 213/2023) prevede che, limitatamente al periodo d’imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figlia carico” (art. 12, comma 2, TUIR), compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati.
L’art. 184-bis della legge n. 208/2015 prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva, qualora, in sostituzione dei premi di risultato, anche sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta:
a) i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se versati in eccedenza, rispetto ai relativi limiti di deducibilità (ai fini fiscali) dal reddito da lavoro dipendente (tali contributi eccedenti, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione complementare, in deroga alle norme generali ivi richiamate); la norma prevede, inoltre, che tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui all’art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005;

b) i contributi di assistenza sanitaria destinati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (art. 51, comma 2, lettera a, TUIR), anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione indicati dalla norma;

c) il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti (art. 51, comma 2, lettera g, TUIR), anche se ricevute per un importo complessivo superiore a 2.065,83 euro (in base alla relativa norma generale) dal reddito da lavoro dipendente.

Come

L’applicazione del regime agevolato presuppone la previa verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite di 80.000 euro di reddito del lavoratore alle sue dipendenze che deve essere riferito al precedente periodo d’imposta e includere anche le erogazioni premiali assoggettate ad imposta sostitutiva (art. 1, commi 183 e 186).

Il datore di lavoro, se accerta ex post che la retribuzione rientra nei presupposti richiesti per l’agevolazione, può applicare l’imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.

Il sostituto deve indicare separatamente nella Certificazione Unica la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente.

Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a euro 80.000 o se nell’anno di corresponsione degli emolumenti abbia percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili.

Il dipendente, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regime agevolato. Da tale rinuncia consegue che l’intero ammontare delle somme in questione, erogate nel periodo d’imposta, concorre alla formazione del reddito complessivo. In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il sostituto d’imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l’imposta sostitutiva. Tuttavia, se il sostituto d’imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte del lavoratore, può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente (cfr. circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, par. 4.1).

Quando

I criteri di misurazione ai fini del riconoscimento del premio devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto a un’eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Pertanto, il regime fiscale di favore può applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio (previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale), e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.

Ad esempio

Nell’ipotesi di un contratto aziendale sottoscritto il 28 marzo 2024 che prevede, per il medesimo anno, l’erogazione di un premio di risultato annuale di 1.500 euro, fermo il rispetto delle condizioni richieste dal legislatore, è applicabile il regime fiscale agevolato per l’intero importo del premio di risultato, ovvero 1.500 euro, a nulla rilevando la circostanza che il contratto aziendale è sottoscritto dopo l’inizio del periodo congruo, nell’esempio, a marzo dell’anno di riferimento, in cui osservare l’incremento degli obiettivi di produttività. In tal caso, infatti, la data di sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale non interferisce in alcun modo sull’importo agevolabile e l’ammontare del premio di risultato, fissato nel contratto aziendale/territoriale, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione (risoluzione 26 giugno 2020, n. 36/E).

Calcola il risparmio

La conversione dei premi di risultato in fringe benefit può risultare favorevole al contribuente, considerato che sui benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 TUIR non viene applicata l’imposta sostitutiva e non scontano, quindi, alcuna tassazione, se contenuti entro i limiti previsti dai citati commi.

Risparmio %

Caso n. 1

A un dipendente è riconosciuto un premio di risultato pari a 2.500 euro.

I lavoratori dell’impresa beneficiano di buoni pasto elettronici per un importo pari a 5 euro giornalieri.

Il lavoratore chiede al proprio datore di lavoro di convertire il premio di risultato con buoni pasto in formato elettronico, fino all’importo di 8 euro giornalieri, per un totale di 900 euro annui.

Poiché l’importo del buono pasto rientra nel limite di cui all’art. 51, comma 2, lettera c), TUIR, l’intera somma del premio risultato convertito (900 euro) non subisce tassazione IRPEF (e non è soggetto a contribuzione previdenziale).

La differenza di 1.600 euro (2.500 – 900) è assoggettata, a scelta del contribuente, ad imposta sostitutiva o a tassazione ordinaria.

Imposta sostitutiva sull’intero premio

– 2.500 – contributi a carico del dipendente (ipotesi 10%) di 250 = 2.250

– 2.250 x 5% = 112,5 (imposta sostitutiva)

– Netto al dipendente: 2.500 – 250 – 112,5 = 2.137,5

Premio convertito in buoni pasto

– 2.500 – 900 = 1.600

– 1.600 – contributi a carico del dipendente (ipotesi 10%) di 160 = 1.440

– 1.440 x 5% = 72 (imposta sostitutiva)

Netto al dipendente: 2.500 – 160 – 72 = 2.268

Caso n. 2

A un dipendente è riconosciuto un premio di risultato pari a 2.500 euro.

Il lavoratore chiede al proprio datore di lavoro di versare il premio di risultato ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale ex art. 51, comma 2, lettera a), TUIR. Tale norma stabilisce che non concorrono a formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro. L’azienda versa già per il dipendente 2.000 annui euro. La conversione del premio di risultato pari a 2.500 euro porta il totale versate alla cassa assistenziale a 4.500 euro, quindi oltre il limite previsto dall’art. 51, comma 2, lettera a).

Imposta sostitutiva sull’intero premio

– 2.500 – contributi (ipotesi 10%) di 250 = 2.250

– 2.250 x 5% = 112,5 (imposta sostitutiva)

– Netto al dipendente: 2.500 – 250 – 112,5 = 2.137,5

Premio convertito in versamento alla cassa

L’intero importo non è soggetto a tassazione sostitutiva né ordinaria.

– Netto al dipendente: 2.500

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