Premi di risultato in servizi: quale convenienza per i contribuenti
- 22 Gennaio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Chi
Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
Il limite reddituale deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere, gli assegni equiparati ai redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 2, TUIR), la quota di TFR liquidata in busta paga e le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all’estero, anche se non assoggettate a tassazione in Italia, con esclusione, invece, di eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata.
Cosa
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Il datore di lavoro, nella determinazione del premio deve computare, per espressa previsione di legge e come già precisato “il periodo obbligatorio di congedo di maternità”.
Ad esempio L’art. 51, comma 2, lettera c), TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (tickets restaurant) fino all’importo complessivo giornaliero di 8 euro, nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Qualora l’azienda attribuisca ai dipendenti tickets pari a un valore di 6 euro giornalieri, il lavoratore potrà chiedere di convertire il premio di risultato in tickets fino all’importo massimo di 8 euro giornalieri, che sarebbe completamente detassato. L’eventuale differenza tra il premio di risultato cui il lavoratore ha diritto e il valore convertito in tickets, sarà soggetto, a scelta del lavoratore, all’imposta sostitutiva del 5% ovvero a tassazione ordinaria.
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b) i contributi di assistenza sanitaria destinati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (art. 51, comma 2, lettera a, TUIR), anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione indicati dalla norma;
c) il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti (art. 51, comma 2, lettera g, TUIR), anche se ricevute per un importo complessivo superiore a 2.065,83 euro (in base alla relativa norma generale) dal reddito da lavoro dipendente.
Come
L’applicazione del regime agevolato presuppone la previa verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite di 80.000 euro di reddito del lavoratore alle sue dipendenze che deve essere riferito al precedente periodo d’imposta e includere anche le erogazioni premiali assoggettate ad imposta sostitutiva (art. 1, commi 183 e 186).
Il datore di lavoro, se accerta ex post che la retribuzione rientra nei presupposti richiesti per l’agevolazione, può applicare l’imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.
Il sostituto deve indicare separatamente nella Certificazione Unica la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente.
Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a euro 80.000 o se nell’anno di corresponsione degli emolumenti abbia percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili.
Quando
I criteri di misurazione ai fini del riconoscimento del premio devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto a un’eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
Pertanto, il regime fiscale di favore può applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio (previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale), e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.
Ad esempio Nell’ipotesi di un contratto aziendale sottoscritto il 28 marzo 2024 che prevede, per il medesimo anno, l’erogazione di un premio di risultato annuale di 1.500 euro, fermo il rispetto delle condizioni richieste dal legislatore, è applicabile il regime fiscale agevolato per l’intero importo del premio di risultato, ovvero 1.500 euro, a nulla rilevando la circostanza che il contratto aziendale è sottoscritto dopo l’inizio del periodo congruo, nell’esempio, a marzo dell’anno di riferimento, in cui osservare l’incremento degli obiettivi di produttività. In tal caso, infatti, la data di sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale non interferisce in alcun modo sull’importo agevolabile e l’ammontare del premio di risultato, fissato nel contratto aziendale/territoriale, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione (risoluzione 26 giugno 2020, n. 36/E). |
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Risparmio %
Caso n. 1
A un dipendente è riconosciuto un premio di risultato pari a 2.500 euro.
I lavoratori dell’impresa beneficiano di buoni pasto elettronici per un importo pari a 5 euro giornalieri.
Il lavoratore chiede al proprio datore di lavoro di convertire il premio di risultato con buoni pasto in formato elettronico, fino all’importo di 8 euro giornalieri, per un totale di 900 euro annui.
La differenza di 1.600 euro (2.500 – 900) è assoggettata, a scelta del contribuente, ad imposta sostitutiva o a tassazione ordinaria.
Imposta sostitutiva sull’intero premio
– 2.500 – contributi a carico del dipendente (ipotesi 10%) di 250 = 2.250
– 2.250 x 5% = 112,5 (imposta sostitutiva)
– Netto al dipendente: 2.500 – 250 – 112,5 = 2.137,5
Premio convertito in buoni pasto
– 2.500 – 900 = 1.600
– 1.600 – contributi a carico del dipendente (ipotesi 10%) di 160 = 1.440
– 1.440 x 5% = 72 (imposta sostitutiva)
Netto al dipendente: 2.500 – 160 – 72 = 2.268
Caso n. 2
A un dipendente è riconosciuto un premio di risultato pari a 2.500 euro.
Imposta sostitutiva sull’intero premio
– 2.500 – contributi (ipotesi 10%) di 250 = 2.250
– 2.250 x 5% = 112,5 (imposta sostitutiva)
– Netto al dipendente: 2.500 – 250 – 112,5 = 2.137,5
Premio convertito in versamento alla cassa
L’intero importo non è soggetto a tassazione sostitutiva né ordinaria.
– Netto al dipendente: 2.500