Prestazioni di servizi sociali esenti da IVA a prescindere dal luogo di esecuzione
- 12 Maggio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il tema è relativo alla possibilità, da un lato, di subordinare la concessione dell’esenzione alla condizione che le prestazioni siano materialmente rese nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito e, dall’altra, di verificare la natura delle prestazioni rese e le caratteristiche del prestatore in conformità alla normativa di uno Stato membro diverso da quello del prestatore.
La descrizione del caso
Nell’ambito di una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società di diritto bulgaro, attiva nel settore dei servizi sociali ambulatoriali, è stato esaminato il trattamento IVA applicato alle prestazioni di servizi fornite a persone fisiche di nazionalità tedesca e austriaca, consistenti nella messa a disposizione di assistenti personali, assistenti sociali e collaboratori domestici per anziani avvalendosi dell’intermediazione di società commerciali con sede in Germania e Austria, in cui le predette prestazioni sono erogate.
Le Autorità fiscali tedesche, in esito allo scambio di informazioni con le Autorità fiscali bulgare, hanno constatato che tali prestazioni di servizi non assumono rilevanza impositiva in Germania, ma in Bulgaria, ove è stato preteso il pagamento dell’IVA, in quanto la società non è stata in grado di dimostrare il carattere sociale delle prestazioni in questione.
Nello stesso senso si è espresso il giudice nazionale, per il quale la mancanza del carattere sociale delle prestazioni è dovuta alla circostanza che la società non ha presentato alcun documento ufficiale, rilasciato dalle Autorità tedesche e austriache, che attesti tale natura, ritenendo, in ogni caso, che le prestazioni connesse all’assistenza degli anziani non rivestono natura sociale, in quanto l’aiuto è fornito solamente in relazione al governo della casa. I lavoratori non sono tenuti a svolgere attività relative allo stato di salute delle persone e non dispongono di una formazione idonea a fornire cure mediche.
I dubbi del giudice nazionale
Nel caso di specie, assume rilevanza una decisione della giurisprudenza nazionale, secondo cui la normativa comunitaria non obbliga gli Stati membri ad esentare le prestazioni di servizi sociali rese a favore di cittadini di altri Stati membri.
Tenuto conto che il luogo della prestazione è quello in cui il prestatore possiede la sede della propria attività, seguendo la suddetta interpretazione giurisprudenziale i prestatori di servizi sociali con sede in Bulgaria sarebbero trattati diversamente ai fini IVA a seconda che eroghino le prestazioni nel territorio della Bulgaria o in quello di un altro Stato membro.
In caso di risposta affermativa, l’ulteriore dubbio del giudice del rinvio è in base a quali criteri e a quale legislazione si debba valutare se la società è un “organismo avente carattere sociale” e si debba dimostrare che le prestazioni rese sono strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale. A quest’ultimo riguardo, occorre, inoltre, stabilire se la registrazione di una società commerciale come prestatrice di servizi sociali sia sufficiente per ritenere che la stessa sia un “organismo riconosciuto dal relativo Stato membro come avente carattere sociale”.
L’orientamento della Corte
Tale disposizione, quindi, non subordina la concessione dell’esenzione di cui trattasi ad alcuna condizione relativa al luogo in cui le prestazioni di servizi in esame devono essere materialmente eseguite e neppure alla condizione che il prestatore e il committente siano stabiliti nello stesso Stato membro.
Come, infatti, osservato dalla Corte, spetta allo Stato membro di imposizione, cioè quello al quale la disciplina comunitaria attribuisce la competenza ad applicare l’imposta, esentare le operazioni che soddisfino le condizioni richieste.