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Prestazioni di servizi sociali esenti da IVA a prescindere dal luogo di esecuzione

Prestazioni Di Servizi Sociali Esenti Da Iva A Prescindere Dal Luogo Di Esecuzione
La sentenza 11 maggio 2023, relativa alla causa C-620/21, ha per oggetto l’interpretazione dell’art. 132, par. 1, lettera g), della direttiva n. 2006/112/CE, che prevede l’esenzione dall’IVA delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale.

Il tema è relativo alla possibilità, da un lato, di subordinare la concessione dell’esenzione alla condizione che le prestazioni siano materialmente rese nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito e, dall’altra, di verificare la natura delle prestazioni rese e le caratteristiche del prestatore in conformità alla normativa di uno Stato membro diverso da quello del prestatore.

La descrizione del caso

Nell’ambito di una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società di diritto bulgaro, attiva nel settore dei servizi sociali ambulatoriali, è stato esaminato il trattamento IVA applicato alle prestazioni di servizi fornite a persone fisiche di nazionalità tedesca e austriaca, consistenti nella messa a disposizione di assistenti personali, assistenti sociali e collaboratori domestici per anziani avvalendosi dell’intermediazione di società commerciali con sede in Germania e Austria, in cui le predette prestazioni sono erogate.

Le Autorità fiscali tedesche, in esito allo scambio di informazioni con le Autorità fiscali bulgare, hanno constatato che tali prestazioni di servizi non assumono rilevanza impositiva in Germania, ma in Bulgaria, ove è stato preteso il pagamento dell’IVA, in quanto la società non è stata in grado di dimostrare il carattere sociale delle prestazioni in questione.

Nello stesso senso si è espresso il giudice nazionale, per il quale la mancanza del carattere sociale delle prestazioni è dovuta alla circostanza che la società non ha presentato alcun documento ufficiale, rilasciato dalle Autorità tedesche e austriache, che attesti tale natura, ritenendo, in ogni caso, che le prestazioni connesse all’assistenza degli anziani non rivestono natura sociale, in quanto l’aiuto è fornito solamente in relazione al governo della casa. I lavoratori non sono tenuti a svolgere attività relative allo stato di salute delle persone e non dispongono di una formazione idonea a fornire cure mediche.

I dubbi del giudice nazionale

Il giudice del rinvio ha osservato che le ipotesi di esenzione previste dall’art. 132 della direttiva n. 2006/112/CE devono essere interpretate restrittivamente dal momento che rappresentano eccezioni al principio generale secondo cui ogni prestazione resa da un soggetto passivo a titolo oneroso è soggettata a IVA. Tuttavia, l’interpretazione delle fattispecie esenti deve essere conforme alle finalità perseguite dalle esenzioni, che è quello di esentare dall’IVA talune attività di interesse pubblico al fine di agevolare l’accesso alle prestazioni, evitando i maggiori costi che deriverebbero dall’applicazione dell’imposta.

Nel caso di specie, assume rilevanza una decisione della giurisprudenza nazionale, secondo cui la normativa comunitaria non obbliga gli Stati membri ad esentare le prestazioni di servizi sociali rese a favore di cittadini di altri Stati membri.

Il giudice del rinvio non ha condiviso questo orientamento, ritenendo, alla luce dell’obiettivo perseguito dall’art. 132 della direttiva n. 2006/112/CE, che sia irrilevante se le parti delle prestazioni sono stabilite nello stesso Stato membro o, come nel caso di specie, se il prestatore è stabilito in uno Stato membro e i committenti in altri Stati membri.

Tenuto conto che il luogo della prestazione è quello in cui il prestatore possiede la sede della propria attività, seguendo la suddetta interpretazione giurisprudenziale i prestatori di servizi sociali con sede in Bulgaria sarebbero trattati diversamente ai fini IVA a seconda che eroghino le prestazioni nel territorio della Bulgaria o in quello di un altro Stato membro.

Si pone, pertanto, l’esigenza di interpretare l’art. 132, par. 1, lettera g), della direttiva n. 2006/112/CE per stabilire se l’esenzione sia applicabile alle prestazioni di servizi sociali rese a persone fisiche residenti in altri Stati membri e se, a tal fine, sia rilevante l’intermediazione prestata da società commerciali aventi sede negli Stati membri dei committenti.

In caso di risposta affermativa, l’ulteriore dubbio del giudice del rinvio è in base a quali criteri e a quale legislazione si debba valutare se la società è un “organismo avente carattere sociale” e si debba dimostrare che le prestazioni rese sono strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale. A quest’ultimo riguardo, occorre, inoltre, stabilire se la registrazione di una società commerciale come prestatrice di servizi sociali sia sufficiente per ritenere che la stessa sia un “organismo riconosciuto dal relativo Stato membro come avente carattere sociale”.

L’orientamento della Corte

Dalla formulazione dell’art. 132, par. 1, lettera g), della direttiva n. 2006/112/CE risulta che il beneficio dell’esenzione è subordinato a due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, quella relativa alla natura delle prestazioni di servizi fornite, che devono essere strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, e, dall’altro, quella relativa al prestatore di servizi, che deve essere un ente di diritto pubblico o un altro organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato come avente carattere sociale.

Tale disposizione, quindi, non subordina la concessione dell’esenzione di cui trattasi ad alcuna condizione relativa al luogo in cui le prestazioni di servizi in esame devono essere materialmente eseguite e neppure alla condizione che il prestatore e il committente siano stabiliti nello stesso Stato membro.

Dal momento che gli articoli 133 e 134 della direttiva n. 2006/112/CE non prevedono limitazioni in merito al luogo in cui le prestazioni di servizi di cui trattasi sono materialmente eseguite, la Corte ha affermato che gli Stati membri non possono escludere l’esenzione per le prestazioni di servizi qualora materialmente eseguite in uno Stato membro diverso da quello del prestatore.
Ai fini del diritto all’esenzione, la natura delle prestazioni e le caratteristiche della società fornitrice devono essere esaminate conformemente alla normativa, che costituisce il recepimento della direttiva n. 2006/112/CE, dello Stato membro in cui la società ha fissato la sede della propria attività economica.

Come, infatti, osservato dalla Corte, spetta allo Stato membro di imposizione, cioè quello al quale la disciplina comunitaria attribuisce la competenza ad applicare l’imposta, esentare le operazioni che soddisfino le condizioni richieste.

Infine, l’iscrizione di una società, presso un ente di diritto pubblico dello Stato membro di imposizione, quale prestatore di servizi sociali conformemente alla normativa interna, può essere un criterio idoneo per verificare se tale società rientri nella nozione di “organismo riconosciuto come avente carattere sociale”, ai sensi dell’art. 132, par. 1, lettera g), della direttiva n. 2006/112/CE, in particolare qualora le società così iscritte siano sistematicamente o abitualmente considerate dalle Autorità tributarie dello Stato membro come organismi dotati di carattere sociale. La Corte ha, però, puntualizzato che una siffatta iscrizione può consentire di ritenere che la società interessata rientri nella nozione in esame solo se richiede la previa verifica, da parte delle Autorità nazionali competenti, del carattere sociale.

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