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Pro e contro degli indizi raccolti sulla rete

Pro E Contro Degli Indizi Raccolti Sulla Rete

Fisco e contabilita

di Alessandro Borgoglio


Una telecamera di Google Street View (Reuters)

2′ di lettura

1. LE IMMAGINI ONLINE
Prezzi delle case e reddito d’impresa
– Le immagini storiche
Le applicazioni di Google (come Maps e Street View), oltre a offrire immagini di strade e vie, consentono anche di tornare indietro nel tempo con immagini passate, datate da Google.
– Le indagini sugli immobili
La circolare 16/E del 2016, pur senza citare Google, fa riferimento alle «fonti aperte», tra cui internet, come fonte di informazioni – tra l’altro – per gli accertamenti catastali, ma anche per gli accertamenti di valore, ai fini dell’imposta di registro nelle compravendite immobiliari.
– Redditi d’impresa.
Immagini aeree stratificate nel tempo sono state ritenute idonee a provare che un’impresa attiva nel rimessaggio di imbarcazioni aveva più clienti di quanti ne avesse storicamente dichiarati al Fisco (Ctp Pisa, sentenza 136/2/2007).

2. I SOCIAL
Consumi, attività e spostamenti
– Il tenore di vita
I messaggi e le immagini sui social network (quali Facebook e Instagram, ma anche Twitter e Linkedin) possono documentare attività, consumi e spostamenti dei cittadini. Finora usate nel campo delle cause di divorzio, queste informazioni possono anche permettere di rilevare un tenore di vita incompatibile con il reddito dichiarato o una residenza fittizia.
– Dati pubblici e «big data»
La legge di Bilancio francese per il 2020 prevede una sperimentazione triennale in base alla quale il Fisco analizzerà i dati pubblicati sui social dai cittadini. Ancora tutte da esplorare, invece, le potenzialità di un flusso massivo di dati dagli operatori internet alle amministrazioni finanziarie. La controversa “norma Airbnb” (decreto legge 50/2017, articolo 4), che prevede l’invio dei dati sulle locazioni brevi, è stata impugnata dal portale e su di essa dovrà pronunciarsi la Corte di giustizia europea.

3. L’UTILIZZO
Documenti digitali ammessi dai giudici
– I requisiti
La copia conforme di una pagina web ha l’efficacia probatoria di cui all’articolo 2712 del Codice civile purché riporti: indirizzo internet, tipo di browser, ora, dati relativi ad eventuali certificati di sicurezza (Consiglio nazionale del Notariato, Studio 7-2007/IG).
– Le mappe
Le riproduzioni di mappe tratte dal servizio online Google Maps (unitamente ad altri elementi) possono costituire una dettagliata, esauriente e convincente informativa di reato (Cassazione penale 49571/2018).
– Le immagini
I fotogrammi scaricati dal sito internet Google Earth in quanto rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prove documentali utilizzabili in sede penale (Cassazione penale, sentenza 48178/2017).

4. L’EFFICACIA PROBATORIA
L’immagine da sola non è sufficiente
– Stop alla demolizione
Le foto tratte da internet non hanno data certa. In campo amministrativo è stato così stabilito, ad esempio, che quando l’unico elemento probatorio a supporto di un presunto abuso edilizio
è costituito da foto estrapolate da sistemi digitali-informatici, è illegittima l’emanazione di un’ordinanza demolitoria. Pesa, in particolare, l’incompletezza e la genericità delle informazioni su cui il provvedimento si fonda
(Tar Sardegna, sentenza 54 del 31 gennaio 2018).
– Il «rinforzo» del verbale
In ambito tributario, è stato ritenuto sufficiente il fatto che in una delle annualità accertate, oltre alla foto da internet, ci fosse un verbale amministrativo.
Nel caso specifico, però, ha influito anche la mancata contestazione delle immagini da parte del contribuente. (Cassazione, sentenza 308/2020).

Fonte

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