Il termine quinquennale di prescrizione per l’esercizio dell’azione disciplinare deve decorrere dalla notifica all’iscritto della comunicazione di messa in mora da parte dell’Ordine; per il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dall’albo il termine prescrizionale quinquennale per l’esercizio dell’azione disciplinare inizia a decorrere dal compimento dell’anno dalla notifica del provvedimento di sospensione per morosità al professionista moroso. Lo ha chiarito il CNDCEC con il Pronto Ordini n. 63 del 28 giugno 2023.
Con il Pronto Ordini n. 63 del 28 giugno 2023 il CNDCEC ha fornito indicazioni in tema di decorrenza del termine prescrizionale del procedimento disciplinare per cancellazione.
Il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 7, comma 3, del Regolamento per la riscossione dei contributi, costituisce un autonomo e separato procedimento disciplinare rispetto al procedimento antecedentemente svolto a carico dell’iscritto moroso già attinto dal provvedimento di sospensione per morosità.
Così come per il procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione per morosità è previsto che il termine prescrizionale quinquennale per l’esercizio dell’azione disciplinare debba decorrere dalla notifica all’iscritto della comunicazione di messa in mora da parte dell’Ordine, per il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dall’albo il termine prescrizionale quinquennale per l’esercizio dell’azione disciplinare inizia a decorrere dal compimento dell’anno dalla notifica del provvedimento di sospensione per morosità al professionista moroso.
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