Procedure automatizzate per il rimborso delle tasse scolastiche

agenzia delle entrate

Restituzione anche in contanti negli uffici postali se l’ammontare è inferiore ai mille euro

di Marco Magrini


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Gli studenti che in relazione alle nuove regole Isee hanno diritto all’esenzione dalle tasse scolastiche potranno ottenere il rimborso con le modalità automatizzate previste dal provvedimento 18173/2014 dell’agenzia delle Entrate e per l’imposta di bollo possono contare sull’esenzione assoluta stabilita dalle disposizioni generali in materia a favore degli studenti per gli atti e documenti relativi.
Questa, in sintesi, l’indicazione della risposta alla consulenza giuridica n. 3 del 20 febbraio in conseguenza di una istanza del ministero dell’Istruzione.

Rimborso tasse scolastiche
Le nuove regole fissate dal Decreto Miur 367 del 17 aprile 2019, di attuazione dell’articolo 4, comma 1, del Dlgs 63/2017, in corso di pubblicazione, possono disporre l’esenzione dalle tasse scolastiche per gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola superiore. Questi, laddove abbiano già corrisposto le tasse, potranno ottenerne il rimborso attraverso le procedure automatizzate descritte nel sito delle Entrate all’indirizzo “Enti e P.A. > Rimborsi > rimborso generico > normativa e prassi”. Il rimborso potrà essere chiesto e ottenuto con accredito bancario o postale sul conto comunicato dal contribuente beneficiario, oppure, in assenza, con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia. Per le persone fisiche il rimborso potrà avvenire in contanti a un ufficio postale, ove l’ammontare comprensivo di interessi risulti inferiore a 1.000 euro (limite previsto dall’articolo 49, comma 1, del Dlgs 231/2007).

La risposta alla consulenza giuridica n. 3/2020 dell’agenzia delle Entrate

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Esenzione imposta di bollo
L’articolo 11 della tabella allegato B al Dpr 642/1972 prevede l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo degli atti e documenti necessari per l’ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell’obbligo, in quella materna e negli asili nido, pagelle attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime, nonché atti e documenti delle scuole medie superiori (punto 2, nota all’articolo 4 tariffa parte prima allegata al Dpr, in applicazione dell’articolo 7, comma 5, Legge 405/1990). Le due disposizioni di esenzione hanno portata generale per la fattispecie di ampia applicabilità (risoluzione 142/E/2005, sui corsi di formazione professionale) e assorbenti casistiche residuali come, ad esempio, la dispensa dalle tasse scolastiche e dall’imposta di bollo per gli orfani di guerra, figli di mutilati, ciechi civili, cioè alunni e candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle categorie indicate dall’articolo 200, comma 7, del Dlgs n. 297/1994.

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