Processo per abusivismo professionale: il CNDCEC sarà parte civile

Nel processo a carico di due soggetti non iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, imputati del delitto di esercizio abusivo della professione, la cui prima udienza è fissata per il prossimo 2 febbraio nel capoluogo toscano saranno parte civile il Consiglio nazionale e l’Ordine di Firenze dei commercialisti saranno parte civile. Lo ha affermato lo stesso CNDCEC con un comunicato stampa del 23 novembre 2023 con cui ha sottolineato che è necessario che si estingua e cessi di operare qualsiasi forma di sovrapposizione di ruoli, mansioni e competenze impropriamente esercitati da altri rispetto a quelle attribuite dalla legge istitutiva dell’Albo dei Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa in data 23 novembre 2023 con cui ha reso noto che il Consiglio nazionale e l’Ordine di Firenze dei commercialisti saranno parte civile nel processo a carico di due soggetti non iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, imputati del delitto di esercizio abusivo della professione, la cui prima udienza è fissata per il prossimo 2 febbraio nel capoluogo toscano.

Secondo il presidente Elbano de Nuccio la costituzione di parte civile del Consiglio nazionale e della realtà territoriale fiorentina è l’ennesima dimostrazione dell’impegno e della forza con la quale si intende affrontare il tema dell’esercizio abusivo della nostra professione, da qualunque parte esso provenga.

Proprio nei giorni scorsi una inequivoca sentenza della Cassazione si è espressa sull’abusivismo professionale in tema di tenuta registri contabili e redazione dichiarazioni fiscali, confortando nell’azione del CNDCEC che si baserà anche sul monitoraggio da parte di un pool di legali appositamente creato e dell’Ufficio legale del Consiglio nazionale di tutte le segnalazioni di casi di abusivismo che riceviamo da ogni parte d’Italia.

Il Codice penale agli articoli 348 (Esercizio abusivo di una professione) e 498 (Usurpazione di titoli o di onori) è molto chiaro e non consente l’esercizio di una professione a chi non sia iscritto in un Albo professionale.

La vigilanza per l’applicazione di tale norma rispetto alle materie contenute nell’Ordinamento professionale è una funzione che solo gli Ordini territoriali ed il Consiglio nazionale possono e devono esercitare e intendono decisamente farlo, senza alcuna rinuncia, nei confronti di tutti coloro che, in qualsiasi forma, si posizionino fuori da tale perimetro.

Per de Nuccio è necessario che si estingua e cessi di operare qualsiasi forma di sovrapposizione di ruoli, mansioni e competenze impropriamente esercitati da altri rispetto a quelle attribuite dalla legge istitutiva dell’Albo dei Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla materia, Pasquale Mazza, sottolinea che è fondamentale non perdere mai di vista quanto stabilito dalla legge 4/2013 che, a proposito delle professioni non organizzate in ordini o collegi, esclude per loro l’esercizio di attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi o, comunque, sovrapponibili a quelle esercitate dagli stessi e previste dai loro Ordinamenti. .

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