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Processo tributario telematico: aggiornate le tipologie di atti e documenti

Processo Tributario Telematico: Aggiornate Le Tipologie Di Atti E Documenti

Aggiornate le tipologie degli atti e documenti nel processo tributario telematico: con comunicato del 5 aprile, pubblicato sul Portale della Giustizia tributaria del MEF, si rende noto che nel processo tributario telematico (PTT) sono state aggiornate le voci relative alle tipologie di atti e documenti successivi, selezionabili al momento dell’upload dei file in fase di deposito.

Gli interventi della riforma

La legge n. 130/2022 interviene sull’istituto della conciliazione giudiziale prevedendo la possibilità, per i giudici della Corte di Giustizia tributaria, di poter formulare una proposta conciliativa tra le parti, sia in udienza che fuori udienza (art. 48-bis.1 del D.Lgs. n. 546/1992).

Nel PTT sono state introdotte le seguenti voci per consentire alle parti processuali e/o loro difensori il deposito degli atti riguardanti le proposte di conciliazione:

– conciliazione proposta dal giudice – adesione;

– conciliazione proposta dal giudice – non adesione;

– conciliazione proposta dalla parte – adesione;

– conciliazione proposta dalla parte – non adesione.

Un altro istituto introdotto dalla legge n. 130/2022 è la possibilità di utilizzare la prova testimoniale nel processo tributario, espressa esclusivamente in forma scritta. Ove il Giudice lo ritenga necessario, può ammettere tale prova anche in assenza di accordo tra le parti. In tal caso la deposizione sottoscritta con firma autenticata del testimone deve essere trasmessa all’ufficio di segreteria della Corte (art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992).

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Le voci previste nel PTT per la gestione della documentazione relativa alla prova testimoniale sono:

– deposito prova testimoniale;

– richiesta prova testimoniale.

Gli interventi della legge di Bilancio 2023

La legge n. 197/2022 consente la definizione delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione), in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tramite domanda di definizione agevolata effettuando il pagamento di un importo parametrato al valore della controversia.

Inoltre, per le controversie definibili, è prevista la sospensione delle stesse fino al 10 luglio 2023 nel caso in cui il contribuente faccia apposita richiesta di sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, depositando, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

In caso di deposito della documentazione sopra descritta il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le voci da utilizzare nel PTT per il deposito delle istanze sono:

– domanda definizione agevolata art. 1, c. 186, l. 197/2022;

– richiesta sospensione giudizio art. 1 c. 197 l. 197/2022

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