Acquisiti i pareri del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Garante per la protezione dei dati personali, dal 15 maggio 2023 le disposizioni relative al deposito telematico di atti e documenti saranno adeguate all’evoluzione tecnologica e alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Introdotte le definizioni di file PADES, CADES e EML
1. il formato PADES (PDF Advanced Electronic Signature): si tratta della modalità di sottoscrizione con firma digitale applicabile solo ai file in formato “.pdf” (Portable Document Format) e consente di memorizzare le informazioni relative alla firma digitale senza alterare il formato del file originale;
2. il formato CADES (Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature): le informazioni sulla firma digitale insieme al documento originale e alle informazioni necessarie per la verifica della validità della firma sono racchiuse in una “busta crittografata” (PKCS#7). Tale modalità di sottoscrizione si realizza in un unico file in formato “.p7m”.
Viene inoltre introdotta la definizione relativa al formato EML (Electronic mail), che identifica un file che contiene l’intero messaggio e-mail, comprensivo cioè di corpo del messaggio, mittente e destinatario, oggetto del messaggio, data ed eventuali allegati. Come vi vedrà infra, dal 15 maggio 2023 sarà consentito il deposito della ricevuta di accettazione (RdA) e della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) nel formato nativo digitale EML, senza che sia più necessario procedere alla conversione dei files relativi alla notificazione del ricorso e degli altri atti in formato PDF/A 1a-1b, all’attestazione della loro conformità e alla conservazione dell’originale informatico.
Modificate le regole di trasmissione di atti e documenti del ricorrente
La costituzione in giudizio del ricorrente avviene mediante trasmissione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) del ricorso, della ricevuta del messaggio di posta elettronica certificata che attesta l’avvenuta notifica dello stesso, della procura alle liti, della documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e degli eventuali allegati, previo inserimento dei dati relativi all’iscrizione a ruolo.
Gli atti e i documenti sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente non soltanto la classificazione resa disponibile dal sistema, ma ora anche i controlli ivi previsti, che vengono quindi anticipati alla fase di caricamento dei files sulla piattaforma: in tal modo prima della trasmissione di atti e documenti l’operatore potrà conoscere l’esito dei controlli su virus informatici, su formato dimensioni e integrità dei files e sulla validità della firma digitale.
Si introduce la previsione secondo cui l’iscrizione del ricorso al Registro Generale avviene soltanto in caso di esito positivo dei controlli sugli atti.
Con riguardo alla validità della firma apposta sui files trasmessi, si precisa che l’esito del controllo si considera comunque positivo se risulta valida almeno una delle firme apposte sui file degli atti trasmessi con sottoscrizione plurima.
Le anomalie del ricorso concernenti la presenza di virus informatici e la validità della firma digitale impediscono l’iscrizione a ruolo, mentre le anomalie relative a formato dimensione e integrità dei files sono segnalate dalla piattaforma durante la fase di caricamento. Le anomalie degli allegati al ricorso riguardanti la presenza di virus informatici consente l’iscrizione del ricorso al Registro Generale ma non permette l’acquisizione degli allegati contenenti il problema riscontrato; le anomalie riguardanti formato dimensione e integrità dei files sono soltanto indicate nella fase di caricamento, mentre quella relativa alla verifica della firma apposta consente comunque l’acquisizione degli allegati.
Le informazioni in merito alle anomalie riscontrate e alla mancata acquisizione dei files sono comunicate all’indirizzo di posta elettronica certificata del depositante e sono indicate nell’area riservata della piattaforma.
Modificate le regole di trasmissione di atti e documenti del resistente
La costituzione in giudizio del resistente è realizzata con la trasmissione degli atti e dei documenti al S.I.Gi.T. da parte del soggetto abilitato, previo inserimento al sistema del numero di iscrizione a ruolo ovvero mediante indicazione dei dati identificativi della controversia.
Gli atti e i documenti depositati dal resistente devono avere i requisiti indicati per quelli del ricorrente e sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente non soltanto la classificazione resa disponibile dal sistema, ma ora anche i controlli ivi previsti, che vengono quindi anticipati alla fase di caricamento dei files sulla piattaforma: in tal modo prima della trasmissione di atti e documenti l’operatore potrà conoscere l’esito dei controlli sulla virus informatici, su formato dimensioni e integrità dei files e sulla validità della firma digitale.
Si introduce la previsione secondo cui l’inserimento di atti e documenti nel fascicolo processuale avviene soltanto in caso di esito positivo dei controlli sugli atti.
Con riguardo alla validità della firma apposta sui files trasmessi, si precisa che l’esito del controllo si considera comunque positivo se risulta valida almeno una delle firme apposte sui file degli atti trasmessi con sottoscrizione plurima.
Le anomalie dell’atto di costituzione concernenti la presenza di virus informatici e la validità della firma digitale impediscono l’acquisizione dell’atto e dei relativi allegati, mentre le anomalie relative a formato dimensione e integrità dei files sono segnalate dalla piattaforma durante la fase di caricamento. Le anomalie degli allegati riguardanti la presenza di virus informatici non permette l’acquisizione degli allegati contenenti il problema riscontrato; le anomalie riguardanti formato dimensione e integrità dei files sono soltanto indicate nella fase di caricamento, mentre quella relativa alla verifica della firma apposta consente comunque l’acquisizione degli allegati.
Le informazioni in merito alle anomalie riscontrate e alla mancata acquisizione dei files sono comunicate all’indirizzo di posta elettronica certificata del depositante e sono indicate nell’area riservata della piattaforma.
Formato degli atti e codifica delle anomalie sono pubblicati sul Portale
Nuovi standard per gli atti processuali e i documenti informatici allegati
Per il ricorso e gli altri atti processuali si prevede espressamente la possibilità di apporre la sottoscrizione digitale sia nel formato CADES (con estensione “.p7m”) che nel formato PADES (con estensione “.pdf”).
Per i documenti informatici allegati si introduce la possibilità di utilizzare il formato “.eml”, al fine di consentire il deposito dei messaggi di posta elettronica certificata relativi alla notificazione degli atti processuali: viene tuttavia precisato che il file eml deve contenere allegati che a loro volta siano conformi agli standard previsti per il processo tributario telematico. Si esclude inoltre la presenza non soltanto di elementi attivi, tra cui macro o compi variabili, ma anche di collegamenti ipertestuali.
Nuove previsioni per l’adeguamento delle regole tecniche
L’articolo viene sostituito eliminando la periodicità dell’adeguamento e ampliandone l’ambito di operatività alle misure di sicurezza e privacy: le regole tecnico-operative e le misure tecnico-organizzative adottate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dai trattamenti individuati dovranno essere periodicamente esaminate e aggiornate sulla base di valutazioni d’impatto, ai sensi dell’art.35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Viene introdotta la figura del responsabile dello svolgimento di compiti connessi ai trattamenti dei dati personali relativi alle funzioni svolte dalle Corti di Giustizia tributaria, cui è attribuito anche il compito di informazione reciproca qualora vengano a conoscenza di una violazione di dati personali che possa produrre effetti sui trattamenti di dati personali effettuati da altre Corti di giustizia tributaria. L’individuazione di tali responsabili è attribuita alla direttiva del Ministro dell’Economia e delle Finanze e al relativo decreto del Direttore generale delle Finanze.