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Processo tributario: termini sospesi nel mese di agosto

Processo Tributario: Termini Sospesi Nel Mese Di Agosto
Prima della modifica apportata dall’art. 16, comma 1, D.L. n. 132/2014 (convertito nella legge n. 162/2014), la norma prevedeva una sospensione di 46 giorni, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, con ripresa della decorrenza dei termini dal 16 settembre; la modifica ha ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 giorni a 31 giorni, dal 1° agosto al 31 agosto con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre.

Durante il periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini.

Sospensione feriale dal 1° al 31 agosto

La sospensione feriale dei termini processuali per il processo tributario opera ogni anno, per tutto il mese di agosto, per effetto dell’art. 1 della legge n. 742/1969: 31 giorni di stop per qualsiasi termine che abbia natura processuale.

Esempio

Avviso di accertamento o cartella di pagamento notificati in data 15 luglio 2023: il termine di 60 giorni per depositare il ricorso scadrà il 14 ottobre 2023.

Se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al termine della sospensione stessa.

Esempio

Atto impositivo notificato ad agosto 2023, il termine di 60 giorni per il ricorso scadrà il 30 ottobre 2023.

La sospensione di 31 giorni coinvolge, tra gli altri, i seguenti termini:

– 30 giorni per la costituzione in giudizio;

– 90 giorni dalla notifica del ricorso utili per l’eventuale stipula della mediazione tributaria;

– 6 mesi dal deposito per appellare la sentenza (termine lungo) ovvero i 60 giorni nel caso di notifica della sentenza (termine breve);

– 6 mesi per la riassunzione in rinvio del processo;

– 6 mesi per la ripresa del processo sospeso oppure interrotto;

– 30 giorni per reclamare i decreti presidenziali.

Se si tratta di termini a mesi, come ad esempio per il deposito dell’appello, al termine dei 6 mesi andranno sommati i 31 giorni della sospensione feriale.

Esempio

Deposito della sentenza di primo grado in data 25 luglio: il termine lungo dei 6 mesi per il deposito dell’appello scadrà il 25 febbraio 2024.

Stessa sorte vivono i termini a ritroso (entro 20, 10 o 5 giorni liberi prima dell’udienza) per il deposito dei documenti, delle memorie illustrative e delle memorie di replica ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. n. 546/1992: in questi casi, trattandosi di termini liberi, sono esclusi dal calcolo sia il giorno iniziale sia il giorno finale.

Esempio

Udienza fissata il giorno 5 settembre, il termine ultimo per depositare le memorie è il 25 luglio mentre per i documenti è il 14 luglio.

Termini processuali sospesi

La norma che prevede la sospensione estiva fa riferimento solo ai “termini processuali” e non anche ai termini “amministrativi”: l’oggetto della sospensione feriale sono i “termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative”.

I termini processuali sospesi si riferiscono a:

– controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);

– controversie di natura amministrativa e tributaria (tutti gli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari in tutti i gradi di giudizio, ma anche deposito di documenti e/o memorie illustrative, istanza di reclamo/mediazione);

– procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);

– accertamento con adesione del contribuente;

– definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.

La sospensione feriale si applica anche all’istanza di reclamo/mediazione per la quale l’Agenzia delle Entrate ha 90 giorni di tempo per decidere se accoglierla o meno e se formulare una proposta di mediazione. Se l’accordo non viene raggiunto o l’Amministrazione rifiuta l’istanza, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Corte di Giustizia tributaria (costituzione in giudizio).

Cause non soggette alla sospensione feriale

Non sono soggette alla sospensione feriale le seguenti cause:

– giudizi cautelari civili (sequestri, danni temuti per crolli, nuova opera, diritto d’autore, etc.);

– controversie in materia di lavoro;

– controversie su previdenza e relative impugnative di sanzioni ai datori di lavoro;

– ricorso straordinario al Capo dello Stato;

– cause per alimenti, diritto all’aggiornamento dell’assegno alimentare tra coniugi separati;

– procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione;

– procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

– dichiarazione e revoca di fallimenti, impugnazioni sia da parte del fallito che da parte dei creditori;

– cause in materia di omologazione del concordato preventivo;

– impugnazione della sentenza che, rigettando la domanda di omologa, dichiara il fallimento;

– cause di sfratto e convalida di licenza per finita locazione, per la fase di tipo sommario;

– controversie relative ai rapporti agrari, soggette al rito del lavoro;

– opposizioni all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi;

– termine di efficacia del precetto;

– opposizioni a decreto di ammortamento di assegni bancari;

– procedimento disciplinare, non giurisdizionale, nel pubblico impiego;

– procedimento innanzi le Autorità garanti e indipendenti;

– termini per la notifica ai responsabili delle violazioni al Codice della strada;

– termine per l’impugnativa al Prefetto di violazioni al Codice della strada.

In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi a imputati in stato di custodia cautelare (qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini), nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni.

Sospensione feriale e altre sospensioni

Nel corso del 2023 vigono due ulteriori sospensioni che si incrociano con la sospensione feriale:

– quella prevista dall’art. 3, D.L. n. 61/2023 – decreto Alluvioni per i soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza o la sede in uno dei territori interessati dall’alluvione verificatasi nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. In queste ipotesi, i termini processuali (relativi a qualsiasi atto e a qualsiasi deposito) sono sospesi dal 1° maggio al 31 luglio e unitamente al periodo di sospensione feriale riprenderanno dal 1° settembre 2023.

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