Processo tributario: udienze da remoto anche su richiesta di una sola delle parti
- 18 Aprile 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Le previsioni che emergono dal testo della delega fiscale riguardano soprattutto l’informatizzazione e digitalizzazione del processo tributario, al fine di renderlo sempre meno in presenza e più telematico. L’ordinarietà sarà proprio la celebrazione delle udienze da remoto, lasciando la possibilità (anche solo a una parte), di richiedere la discussione in presenza.
Altro aspetto, un po’ critico, riguarderà la probabile obbligatorietà circa l’utilizzo di modelli sia per la redazione degli atti, vincolanti per i difensori dei contribuenti e per le Agenzie fiscali, ma anche per i verbali di udienza e per i provvedimenti giurisdizionali che dovranno essere pronunciati dalle Corti. Tale aspetto lascia però perplessi, in quanto ci sono più ombre piuttosto che luci all’orizzonte.
Infine, sarà potenziato il meccanismo dell’autotutela, già oggetto di intervento di riforma all’interno della revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, e delle altre forme di risoluzione alternativa delle controversie, antecedenti la costituzione in giudizio. Emergono poi delle novità per quanto riguarda i giudizi di esecuzione, che saranno demandati al giudice tributario, limitatamente alle opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi (articoli 615 e 617 c.p.c.) relativi alla mancata o invalida notifica della cartella o intimazione di pagamento.
Sarà poi accelerata la fase cautelare, con la previsione che, anche nei giudizi successivi al primo, venga incentivata la definizione agevolata delle controversie, al fine di deflazionare al massimo il contenzioso. Sarà infine prevista la pubblicazione e successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali immediatamente dopo la fase di delibazione del merito, per impedire la progressione dell’attività di riscossione.
Le tappe della riorganizzazione del contenzioso tributario
Le principali tappe:
– il potenziamento dell’autotutela e degli altri istituti deflattivi;
– la razionalizzazione dell’esecuzione tributaria presso il giudice tributario;
– la pubblicazione e comunicazione “immediata” dei provvedimenti giurisdizionali;
– l’accelerazione della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
– l’incentivo alla definizione agevolata delle liti pendenti;
– la ridefinizione dell’assetto territoriale delle Corti di Giustizia tributaria;
– la disciplina sulla mobilità dei magistrati tributari.
Autotutela e istituti deflattivi: potenziamento in vista?
L’istituto dell’autotutela sarà potenziato, coprendo anche le ipotesi di errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, con previsione dell’impugnabilità del diniego o del silenzio.
La revisione di tale istituto è già prevista all’interno dell’art. 4, comma 1, lettera g), del disegno di legge delega di riforma fiscale, che si occupa proprio della rivisitazione dello Statuto dei diritti del contribuente.
Poi vi è un richiamo anche all’interno dell’art. 17 che, occupandosi proprio della risistemazione del contenzioso tributario, intende potenziare i vari istituti deflattivi, tra cui è compresa anche l’autotutela.
Informatizzazione della giustizia tributaria: un ulteriore tassello?
I punti in esame riguardano:
– la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo;
– l’obbligatorietà dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali d’udienza e provvedimenti giurisdizionali;
– la previsione di conseguenze processuali per la violazione dell’utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche;
– la discussione dell’udienza da remoto, che potrà essere richiesta anche da una sola delle parti costituite, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza.
Questi sono vari i punti nevralgici di questo passaggio di riforma. Quelli più significativi riguardano l’obbligatorietà circa l’utilizzo di modelli predefiniti per quanto riguarda gli atti redatti dalle parti, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali. In tal senso, si poteva circoscrivere l’obbligatorietà ai soli verbali, lasciando una maggior “flessibilità” per ciò che concerne gli atti di parte.
Quanto all’udienza da remoto, permangono sempre le criticità relative ai collegamenti con le sedi delle varie Corti di Giustizia tributaria che richiedono un forte potenziamento strutturale.
L’opposizione all’esecuzione tributaria è trasferita al giudice tributario: in quali casi?
Così in tali situazioni, invece che proporre l’opposizione davanti al giudice civile, si dovrà adire quello tributario, ossia la Corte di Giustizia tributaria competente.
Provvedimenti giurisdizionali: pubblicazione e comunicazione immediata del dispositivo
Il dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali del giudice tributario, dopo la fase del merito, sarà immediatamente pubblicato e successivamente comunicato alle parti. Ciò al fine di accelerare il processo tributario e impedire la progressione dell’attività di riscossione.
Fase cautelare: nuovi interventi dopo la riforma della giustizia tributaria
– deve essere fissata entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e comunicata alle parti almeno 5 giorni liberi prima dell’udienza e, in ogni caso, non potrà coincidere con l’udienza di merito;
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– esclusione della prestazione della garanzia per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” nel caso di istanza per la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Dalla delega fiscale emerge invece la volontà di intervenire nuovamente, prevedendo così un’accelerazione della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo.
Definizione agevolata liti pendenti in tutti i gradi di giudizio
L’idea è quella di favorire sempre più il deflazionamento del contenzioso tributario, incentivando la definizione agevolata delle liti pendenti in tutti i gradi di giudizio, compreso anche quello incardinato dinnanzi alla Corte di Cassazione.
Corti di Giustizia tributaria e magistrati: quali interventi?
Un passaggio cruciale riguarderà anche la ridistribuzione sul territorio nazionale delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza del sistema della giustizia tributaria e ottenere risparmi di spesa. Si tratta, in particolare, dei seguenti criteri direttivi:
– ridefinizione dell’assetto territoriale delle Corti di Giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle Corti di Giustizia tributaria di secondo grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti sulla base dei criteri che tengano conto di parametri oggettivi, quali, ad esempio, l’estensione sul territorio nazionale, i carichi di lavoro e gli indici di sopravvenienza, il numero degli abitanti, gli enti impositori e della riscossione;
– previsione di una disciplina sulla mobilità dei magistrati, dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino territoriale, tale da assicurare la necessaria continuità dei servizi della giustizia tributaria presso le Corti di primo e secondo grado alle quali sono devolute le competenze degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari le medesime funzioni che già esercitano presso le Corti di provenienza.