Prodotti esportati in sospensione dall’accisa: modificato il Regolamento sui messaggi
- 22 Gennaio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Si applica dal 13 febbraio 2024 il regolamento delegato (UE) 2024/296 della Commissione del 9 novembre 2023 del 9 novembre 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/1636 per quanto riguarda i messaggi relativi ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa. Il regolamento pubblicato nella Gazzetta dell’UE del 22 gennaio 2024 prevede che i messaggi concernenti la notifica che i prodotti non devono più uscire dal territorio doganale dell’Unione di cui all’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I, tabella 9, del regolamento.
Nella Gazzetta dell’UE del 22 gennaio 2024 è stato pubblicato il regolamento delegato (UE) 2024/296 della Commissione del 9 novembre 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/1636 per quanto riguarda i messaggi relativi ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa.
Il nuovo regolamento si applica dal 13 febbraio 2024.
Nello specifico viene modificato il regolamento delegato (UE) 2022/1636 per cui è stato inserito il l’articolo 6 bis rubricato “Messaggi riguardanti prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa”
I messaggi riguardanti la verifica dei dati tra il documento amministrativo elettronico e la dichiarazione di esportazione di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I, tabelle 7 e 8, del presente regolamento. I messaggi concernenti la notifica che i prodotti non devono più uscire dal territorio doganale dell’Unione di cui all’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I, tabella 9, del regolamento.
L’articolo 9, il paragrafo 3 è stato sostituito per cui ora i documenti di riserva di cui all’articolo 27, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 39 della direttiva (UE) 2020/262 recano il titolo “Nota di ricezione di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa”, “Nota di esportazione di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa” o “Notifica di riserva di invalidamento della dichiarazione di esportazione alle autorità dello Stato membro di spedizione”, a seconda dei casi.
I dati sono presentati sotto forma di dati, gruppi di dati e sottogruppi di dati di cui alle colonne A e B dell’allegato I, tabella 6, o alle colonne A e B dell’allegato I, tabella 9. Tutti i dati, gruppi di dati e sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 6, o nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 9.
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