Prodotti Ucraini: le misure di liberalizzazione temporanea degli scambi

Con Regolamento della Commissione (UE) n. 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 sono state introdotte delle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi già previste dall’Accordo di associazione che regola le relazioni tra UE e l’Ucraina. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Dogane con un avviso dell’8 giugno 2023, con cui ha ricordato che con tali misure l’Unione vuole fornire, in via temporanea, un adeguato sostegno economico e finanziario a beneficio dell’Ucraina e degli operatori economici interessati. Le misure, in vigore dal 06 giugno 2023 e, salvo deroghe, applicate fino al 5 giugno 2024, consistono nella concessione dei regimi preferenziali che si applicano subordinatamente al rispetto, da parte dell’Ucraina, di tutte le condizioni richieste per la concessione dei benefici stabiliti dall’Accordo.

L’Agenzia delle Dogane ha pubbliacato un documento in data 8 giugno 2023 riguardante misure di liberalizzazione temporanea degli scambi applicabili ai prodotti Ucraini.

Con Regolamento della Commissione (UE) n. 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 sono state introdotte delle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi già previste dall’Accordo di associazione che regola le relazioni tra UE e l’Ucraina.

Con tali misure l’Unione vuole fornire, in via temporanea, un adeguato sostegno economico e finanziario a beneficio dell’Ucraina e degli operatori economici interessati. Le misure succitate, in vigore dal 06 giugno 2023 e, salvo deroghe, applicate fino al 5 giugno 2024, consistono nella concessione dei regimi preferenziali che si applicano subordinatamente al rispetto, da parte dell’Ucraina, di tutte le condizioni richieste per la concessione dei benefici stabiliti dall’Accordo.

In particolare, il regolamento prevede:

-la sospensione dell’applicazione del regime dei prezzi di entrata per i prodotti ortofrutticoli (si veda l’allegato I-A dell’Accordo);

-la sospensione dei contingenti tariffari e dei dazi all’importazione (si veda l’allegato I-A dell’Accordo);

-l’esenzione dei dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina effettuate durante l’applicazione del regolamento, anche successivamente alla scadenza dello stesso;

-la sospensione temporanea dell’applicazione del regolamento (UE) 2015/4782 del Parlamento europeo e del Consiglio per le importazioni originarie dell’Ucraina.

Come previsto dal regolamento, la Commissione può sospendere, di propria iniziativa, oppure su richiesta di uno Stato membro, le misure di cui sopra nel caso in cui l’Ucraina non rispetti i principi generali dell’Accordo di associazione.

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