Professionisti e riaddebito delle spese: qual è la soluzione più conveniente ai fini IVA?

Chi

Persone fisiche o associazioni professionali che esercitano arti o professioni rilevanti ai fini IVA.

Committenti (società, imprese individuali, artisti, professionisti, enti pubblici, enti non commerciali) che acquisiscono prestazioni artistiche o professionali soggette ad IVA.

Cosa

Per l’esecuzione di incarichi artistici o professionali possono essere sostenute spese di viaggio, trasporto, vitto, alloggio, specificamente attinenti all’incarico.

Tali spese possono essere:

a) sostenute dal professionista/artista e considerate nell’importo complessivo della prestazione, senza riaddebito analitico;

b) sostenute dal professionista/artista e riaddebitate analiticamente al committente;

c) sostenute dal committente per conto del professionista/artista.

Ai fini IVA, la base imponibile (delle cessioni di beni e) delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al (cedente o) prestatore secondo le condizioni contrattuali, “compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente” (art. 13, comma 1, D.P.R. n. 633/1972).
Le spese in parola (inerenti alla prestazione resa e riaddebitate al committente) non vanno confuse con le spese sostenute dal professionistain nome e per conto del cliente” (come, ad esempio, le anticipazioni per il pagamento di contributi, tasse, diritti, spese postali, etc.). In quest’ultimo caso, infatti, si configura una sorta di mandato con rappresentanza e le spese in nome e per conto, “purché regolarmente documentate” non concorrono a formare la base imponibile, rientrando nella tipologia di “somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte” (art. 15, comma 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972).

Invece, le spese sostenute dal professionista e riaddebitate al committente, sia in forma analitica sia in forma forfetaria, ai fini IVA concorrono alla formazione della base imponibile e devono, quindi, essere assoggettate a imposta come il corrispettivo della prestazione (salvo, ovviamente, l’ipotesi di soggetto che applica il regime forfetario).

In caso di riaddebito analitico della spesa, per il professionista l’IVA afferente le prestazioni di trasporto di persone è indetraibile (art. 19, comma 1, lettera e, D.P.R. n. 633/1972). Pertanto, il costo che concorre alla formazione della base imponibile della prestazione professionale include anche l’IVA afferente tali prestazioni (treno, aereo, taxi). Invece, per le prestazioni di alloggio e le somministrazioni di alimenti e bevande, poiché l’IVA afferente può essere detratta dal professionista, il riaddebito riguarda solo il costo della prestazione, al netto dell’IVA.

Nel caso in cui le spese della trasferta siano sostenute direttamente dal committente, per conto del professionista/artista, ai fini delle imposte sui redditi è previsto che “tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista” (art. 54, comma 5, TUIR).

Tale disposizione può avere valenza anche agli effetti dell’IVA, nel senso che se alcune spese relative all’incarico, quali, in particolare, quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio sono sostenute direttamente dal committente per conto del professionista, non costituendo “compensi in natura” per il professionista stesso, non concorrono a formare la base imponibile della prestazione resa.

In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’art. 54, comma 5, non attribuendo carattere di “compensi in natura” a talune prestazioni (se acquistate direttamente dal committente), “introduce una deroga al principio generale secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente ovvero il sostenimento delle spese direttamente da parte del committente. Tale deroga comporta per il professionista la completa irrilevanza dei valori corrispondenti alle prestazioni e somministrazioni, acquistate dal committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione, sia quali compensi in natura, sia quali spese per la produzione del reddito (da addebitare in fattura). Per il committente (impresa o lavoratore autonomo), la deducibilità del costo sostenuto per il servizio “non sarà più subordinata alla ricezione della parcella del professionista e dipenderà dalle regole ordinariamente applicali alle rispettive categorie reddituali. Per quanto concerne gli adempimenti, nella relazione illustrativa è chiarito che, per effetto della modifica, «I professionisti […] non devono ‘riaddebitare’ in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo»” (circolare 30 dicembre 2014, n. 31/E, Cap. I, par. 2).

Secondo lo schema di sintesi riportato dalla stessa circolare, “il professionista emette la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente” (la circolare, ovviamente, si riferisce al testo della norma in vigore in quel momento, secondo la quale “Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”. Successivamente, la disposizione è stata modificata e ora non è più limitata alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande ma riguarda, come già detto, “tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.).

Come

Ai fini IVA, qualora il professionista riaddebiti le spese per la trasferta al committente, sia in modo analitico sia in modo forfetario, deve indicarne l’ammontare nella fattura emessa.

In tali casi, i documenti di spesa (fatture, biglietti di viaggio) devono essere intestati al professionista.

In caso di riaddebito analitico, il professionista deve elencare nella propria fattura oltre al proprio onorario anche ciascuna spesa (descrizione ed importo) che, divenendo parte integrante del compenso, sarà soggetta a IVA (oltreché a ritenuta d’acconto e rivalsa del contributo previdenziale).

Nel caso in cui le spese di trasferta siano direttamente sostenute e pagate dal committente, i documenti di spesa saranno intestati al committente stesso, salva la possibilità di indicare i dati del professionista che ha usufruito del servizio (ad esempio volo aereo) e il professionista non dovrà riportarle nella propria fattura. Tali spese, quindi, saranno deducibili in capo al committente e non avranno alcuna rilevanza in capo al professionista.

Quando

Ai fini IVA, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo (quelle di carattere periodico o continuativo si considerano effettuate nel mese successivo a quello in cui sono rese).  Se anteriormente al verificarsi del pagamento del corrispettivo o indipendentemente da esso sia emessa fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.

La fattura deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (pagamento del corrispettivo) e si considera emessa al momento della sua trasmissione elettronica.

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La convenienza o meno al riaddebito delle spese di trasferta inerenti all’incarico dipende dal fatto se il committente può detrarre pienamente l’IVA sugli acquisti di beni e servizi. Nel caso in cui il committente sia un soggetto a detrazione ridotta o preclusa (ad esempio, banche, società finanziarie, alcune immobiliari, enti pubblici, soggetti non operanti nell’esercizio di imprese) il riaddebito delle spese di trasferta da parte del professionista comporta un maggior onere per il committente medesimo.

Risparmio %

Caso n. 1 – Committente a detrazione preclusa (pro-rata di detraibilità 0%)

A) Spese sostenute dal professionista e riaddebitate in fattura al committente

Compenso prestazione professionale: 10.000

Spese di viaggio (treno): 104,5 (95 + 9,5 IVA indetraibile per il professionista)

Spese di alloggio: 473 (430 + 43 IVA, detraibile per il professionista)

Taxi: 77 (70 + 7 IVA, indetraibile per il professionista).

Riaddebito analitico: 611,50 (104,5 + 430 + 77)

Imponibile IVA: 10.611,50 (10.000 + 104,5 + 430 + 77)

IVA su parcella: 2.334,53 (10.611,50 x 22%)

Totale fattura: 12.946 euro

Poiché il committente non può detrarre l’IVA sulla prestazione, il costo complessivo della stessa sarà pari al totale fattura: 12.946.

B) Spese sostenute direttamente dal committente (escluso il taxi)

Compenso prestazione professionale: 10.000

Spese di viaggio (treno): 104,5 (95 + 9,5 IVA indetraibile per il committente)

Spese di alloggio: 473 (430 + 43 IVA, indetraibile per il committente)

Taxi: 77 (70 + 7 IVA, indetraibile per il professionista).

Riaddebito analitico: 77 (le altre spese sono sostenute direttamente dal committente)

Imponibile IVA: 10.077 (10.000 + 77)

IVA su parcella: 2.216,94 (10.077 x 22%)

Totale IVA indetraibile: 2.269,44 (2.216,94 + 9,5 + 43)

Poiché il committente non può detrarre l’IVA sulla prestazione, sul trasporto e sull’alloggio, il costo complessivo della stessa sarà pari a 12.346,44 (10.077 + 2.269,44).

Caso n. 2 – Committente a detrazione piena (pro-rata di detraibilità 100%)

A) Spese sostenute dal Professionista e riaddebitate in fattura al committente

Compenso prestazione professionale: 10.000

Spese di viaggio (treno): 104,5 (95 + 9,5 IVA indetraibile per il professionista)

Spese di alloggio: 473 (430 + 43 IVA, detraibile per il professionista)

Taxi: 77 (70 + 7 IVA, indetraibile per il professionista).

Riaddebito analitico: 611,50 (104,5 + 430 + 77)

Imponibile IVA: 10.611,50 (10.000 + 104,5 + 430 + 77)

IVA su parcella: 2.334,53 (10.611,50 x 22%)

Totale fattura: 12.946

Poiché il committente può detrarre pienamente l’IVA sulla prestazione, il costo complessivo della stessa sarà pari a 10.611,50.

B) Spese sostenute direttamente dal committente (escluso il taxi)

Compenso prestazione professionale: 10.000

Spese di viaggio (treno): 104,5 (95 + 9,5 IVA indetraibile per il committente)

Spese di alloggio: 473 (430 + 43 IVA, detraibile per il committente)

Taxi: 77 (70 + 7 IVA, indetraibile per il professionista).

Riaddebito analitico: 77 (le altre spese sono sostenute direttamente dal committente)

Imponibile IVA: 10.077 (10.000 + 77)

IVA su parcella: 2.216,94 (10.077 x 22%)

Poiché il committente può detrarre pienamente l’IVA sulla prestazione e sulle spese di alloggio, il costo complessivo della prestazione sarà pari a 10.611,50 (10.077 + 104,5 + 430)

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