Professionisti: fibra e Adsl deducibili all’80%, bonus pieno solo alla formazione
- 24 Aprile 2020
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

L’emergenza sanitaria ha contribuito ad accelerare il passaggio al digitale, i cui costi possono essere dedotti
di Nicola Forte
(AdobeStock)
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L’emergenza epidemiologica ha contribuito ad accelerare il processo di digitalizzazione degli studi professionali. Alcuni hanno già sostenuto o stanno per sostenere, compatibilmente con le risorse disponibili, investimenti per riconvertire i processi di lavoro, quindi nella digitalizzazione delle proprie strutture, nella tecnologia e nell’attività di formazione. Vediamo il trattamento fiscale di queste spese con una precisazione:? per i professionisti in regime di flat tax neessuna di queste spese è deducibile analiticamente perché tutti i costi sostenuti si deducono in percentuale forfettaria.
La fibra e il potenziamento delle linee telefoniche
Il primo passo che gli studi professionali compiono riguarda l’adeguamento della rete internet. Si può passare dalla linea Adsl alla fibra, ma anche alla super fibra. Allo stato attuale il Tuir limita la deducibilità dei costi. L’articolo 54 prevede che il costo della linea telefonica sia deducibile nella misura limitata dell’80 per cento. Sarebbe auspicabile un intervento che riducesse o eliminasse questi limiti.
La necessità di disporre una linea telefonica efficiente richiede probabilmente di potenziare le centraline. Il costo è ammortizzabile con l’applicazione del coefficiente del 20 per cento.
L’archivio digitale
La digitalizzazione dello studio impone la trasformazione dell’archivio da cartaceo a digitale. I fascicoli devono essere resi quasi interamente digitali, se si vuole favorire la consultazione a distanza in considerazione del sempre maggior utilizzo dello smart working. Anche in questo caso gli investimenti riguardano l’hardware, spesso obsoleto.
Al fine di ridurre il reddito professionale imponibile può essere utilizzata la disposizione che consente la deduzione in un’unica soluzione dei costi relativi ai beni ammortizzabili se il costo unitario non supera 516,40 euro. Ma la deduzione senza ricorrere all’ammortamento è possibile a condizione che il bene acquistato sia utilizzabile autonomamente. Ad esempio se il professionista, per salvaguardare, laddove possibile, l’hardware utilizzato, espande la memoria dei Pc, il costo sostenuto è parte integrante del computer e quindi deve essere ammortizzato. Sarà possibile in questo caso dedurre la quota di ammortamento con coefficiente del 20% (Dm 31 dicembre 1988).