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Pronte le regole per la maggiorazione dell’ammortamento per i fabbricati strumentali

Pronte Le Regole Per La Maggiorazione Dell’ammortamento Per I Fabbricati Strumentali
Tutto pronto per la maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa. Con provvedimento del 23 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le disposizioni di attuazione della misura introdotta dall’art. 1, commi da 65 a 67, della legge di Bilancio 2023, riguardante le disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.

Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023

L’art. 1, comma 65, legge n. 197/2022 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati dal successivo comma 66.

In particolare, l’ammortamento è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.

Con il provvedimento del 23 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, con particolare riguardo ai casi in cui è riconosciuta la maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali.

A chi si applica la maggiorazione

La maggiorazione spetta alle imprese che svolgono prevalentemente le attività rilevanti riferite ai seguenti codici ATECO:

47.11.10 (Ipermercati);

47.11.20 (Supermercati);

47.11.30 (Discount di alimentari);

47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);

47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);

47.19.10 (Grandi magazzini);

47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);

47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);

47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);

47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);

47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);

47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);

47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);

47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);

47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

L’Agenzia ricorda che sono imprese i soggetti titolari di redditi d’impresa, ovvero:

– le persone fisiche che esercitano imprese commerciali;

– le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione , nonché le società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

– gli enti pubblici e privati diversi dalle società, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;

– i soggetti di cui all’art. 5, comma 1, TUIR, ad eccezione delle società semplici;

– le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i fabbricati strumentali.

Per quali fabbricati si applica la maggiorazione

La maggiorazione è applicata esclusivamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nelle attività svolte nei settori appena indicati, nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le medesime attività, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Quindi, secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, in considerazione della struttura della maggiorazione, la stessa è riconosciuta sulla base dei presupposti esistenti al termine del periodo d’imposta in corso al momento di prima applicazione della stessa, con la conseguenza che non sono considerati inclusi nell’ambito di applicazione gli acquisti di fabbricati strumentali utilizzati per l’attività svolta nei settori indicati dalla normativa acquistati oltre la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Quando non si applica la maggiorazione

Il provvedimento riassume anche le ipotesi di esclusione dall’applicazione della maggiorazione.

In particolare, la maggiorazione non si applica ai fabbricati:

– concessi in locazione, leasing o contratti assimilabili, anche a soggetti operanti nei settori indicati, fermo restando quanto previsto per i soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo;

– il cui coefficiente di ammortamento è uguale o superiore al 6%.

In deroga a quanto disposto, la maggiorazione si applica all’ammortamento dei fabbricati detenuti, mediante contratti di leasing finanziario, dalle imprese utilizzatrici che non imputano a conto economico i relativi canoni.

Determinazione della quota di ammortamento maggiorato

La maggiorazione è deducibile, in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei fabbricati del coefficiente del 6%, nei limiti di quanto disposto dall’art. 109, comma 4, primo periodo, TUIR.

La maggiorazione è deducibile nell’ipotesi di modifica al piano di ammortamento civilistico operato nell’esercizio di prima applicazione della stessa.

Gli effetti della tassazione di gruppo

Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo, possono fruire della maggiorazione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori sopra richiamati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo, secondo le modalità e nei limiti indicati nel nuovo provvedimento.

Nello specifico, il valore del patrimonio si determina sulla base dei valori contabili alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

L’esercizio dell’opzione per il regime del consolidato deve avvenire entro la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Effetti della cessione dei fabbricati

In caso di cessione del fabbricato che beneficia della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento.

In caso di trasferimento del medesimo fabbricato tramite operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, l’avente causa continua, per il periodo residuo, a beneficiare della maggiorazione purché naturalmente rispetti i requisiti richiamati dal provvedimento.

Quanto dura la maggiorazione

Le disposizioni relative alla maggiorazione si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.

I requisiti necessari per accedere alla misura devono sussistere in ciascuno dei periodi d’imposta.

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