Proprietà industriale: imposta di bollo con importi rimodulati per il pagamento digitale

Secondo il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, queste modifiche “contribuiscono ad agevolare l’accesso al sistema della proprietà industriale e rafforzare l’importanza dei brevetti, dei marchi e dei disegni all’interno del tessuto produttivo.”

Gli obiettivi della riforma, indicati anche nel Dossier n. 43/2 di Camera e Senato sono:

– rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale;

– incentivare l’uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI;

– facilitare l’accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo un equo rendimento degli investimenti;

– garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale;

– rafforzare il ruolo dell’Italia nei contesti europei e internazionali sulla proprietà industriale.

il divieto di registrazione come marchi di segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette, in base alla normativa statale o dell’Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l’Italia o l’Unione Europea sono parte;

– la protezione temporanea dei disegni e dei modelli che figurano in una esposizione;

– la titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, alla struttura di appartenenza dell’inventore e non all’inventore stesso (c.d. meccanismo del “Professor’s Privilege”);

– gli uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT), aventi la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;

– la previsione di una coesistenza fra brevetto europeo e brevetto italiano;

– l’aumento delle sanzioni amministrative a chiunque apponga, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l’oggetto sia protetto da brevetto;

– la conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito;

– il rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato;

– l’estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM);

– la riduzione degli obblighi di trasmissione cartacea e semplificazioni procedurali.

Sotto il profilo fiscale, viene in evidenza l’adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale.

Lo prevede l’art. 31 della legge n. 102/2023 (rubricato, appunto, “Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale”)

Cosa cambia per l’imposta di bollo?

Le misure di semplificazione e digitalizzazione attuate dal PNRR hanno inciso anche sulla misura dell’imposta di bollo applicata alle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, trasmesse telematicamente o consegnate su supporto informatico alle Camere di Commercio e all’Ufficio Brevetti e Marchi.

L’art. 31 della legge n. 102/2023 interviene sul Testo Unico dell’imposta di bollo, modificando – a partire dal 23 agosto 2023 – l’art. 1, comma 1-quater, della Tariffa, parte I, allegato A al D.P.R. n. 642/1972 (Atti, documenti e registri soggetti all’imposta fin dall’origine), in base al tipo di domanda:

1. alla lettera a), le parole “euro 42,00” sono sostituite dalle seguenti “euro 48,00” per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d’impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori;

2. alla lettera a-bis), le parole “euro 20,00” sono sostituite dalle seguenti “euro 16,00” per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:

– lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;

– richiesta di copia autentica del verbale di deposito;

– rilascio di copia autentica del verbale di deposito

3. alla lettera b), le parole “euro 85,00” sono sostituite dalle seguenti “euro 80,00” per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati;

4. alle lettere c) e d), le parole “euro 15,00” sono sostituite dalle seguenti “euro 16,00” per ogni istanza di annotazione e per tutte le altre istanze diverse da quelle richiamate nei punti precedenti.

Imposta di bollo

Atto

Fino al 22 agosto 2023

Dal 23 agosto 2023

Domande di concessione o di registrazione di marchi d’impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori

42 euro

48 euro

Domande di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove risulti allegato uno o più dei seguenti documenti: lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; richiesta di copia autentica del verbale di deposito; rilascio di copia autentica del verbale di deposito

20 euro

16 euro

Istanze di trascrizione e relativi allegati

85 euro

80 euro

Istanze di annotazione e altre istanze diverse da quelle sopra richiamate

15 euro

16 euro

Come versare l’imposta di bollo

L’imposta di bollo è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di Commercio autorizzate alla riscossione ed “è dovuta all’atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi”.

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