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Proventi da partecipazione indiretta in un fondo immobiliare: quando sono esenti da ritenuta

Proventi Da Partecipazione Indiretta In Un Fondo Immobiliare: Quando Sono Esenti Da Ritenuta

Con la risposta a interpello n. 285 del 6 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sull’applicazione dell’esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta in un fondo immobiliare.

L’art. 1, comma 1, lettera j), D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), definisce il fondo comune di investimento “l’OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore”.

La successiva lettera k) definisce l’organismo di investimento collettivo del risparmio l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

Tale definizione pone in evidenza, quali caratteristiche imprescindibili, la funzione economica dell’OICR, ossia la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l’autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all’influenza dei partecipanti.

Riguardo al requisito della pluralità degli investitori nella risoluzione 4 ottobre 2005, n. 137/E è stato chiarito che un fondo, per essere tale, necessita dunque di una pluralità di sottoscrittori, a meno che l’unico detentore non rappresenti una pluralità di interessi così da raffigurare una gestione collettiva.

Come chiarito nel regolamento di Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio il requisito della pluralità può ritenersi soddisfatto anche in presenza di un solo investitore, qualora l’investimento sia da questi effettuato nell’interesse di una pluralità di investitori (ad esempio fondi di fondi).

L’elemento dell’autonomia è riferito al rapporto che intercorre tra partecipanti al fondo e soggetto gestore e costituisce il principio in base al quale i partecipanti non possono disporre di poteri diretti connessi alla gestione del fondo e delle attività in portafoglio dello stesso.

Quanto alla politica di investimento, essa è parte essenziale e imprescindibile del regolamento del fondo ed è, quindi, necessariamente predeterminata alla esecuzione degli investimenti stessi.

Per quanto concerne il regime fiscale a cui fare riferimento, l’art. 7, comma 3, D.L. n. 351 del 2001, ha previsto che la ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento UE n. 2019/1238 e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168­bis TUIR, nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
L’art. 10, D.Lgs. n. 147/2015 ­ che ha abrogato l’art. 168­bis TUIR ­ al comma 5 prevede che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell’art. 168­bis TUIR, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell’art. 11, comma 4, lettera c), D.Lgs. n. 239/1996.
Si deve, pertanto, fare riferimento all’elenco dei Paesi e territori contenuto nel D.M. 4 settembre 1996 e successive modifiche.
Il regime di non imponibilità di cui all’art. 7, comma 3, D.L. n. 351/2001, si applica non soltanto in caso di partecipazione “diretta” al fondo immobiliare ma anche qualora l’investitore estero partecipi in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l’investimento, a condizione che anche questi siano residenti in Paesi white list.

In altri termini, l’investimento “indiretto” effettuato tramite veicoli societari nel fondo immobiliare italiano è stato ritenuto valido ai fini del regime di esenzione in virtù della detenzione totalitaria del veicolo da parte dei soggetti esteri.

Non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi del citato art. 7, comma 3, D.L. n. 351 del 2001, i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta di fondi istituiti in Paesi white list ­ ancorché costituiti con la forma giuridica di partnership ­ in un fondo immobiliare italiano, qualora le finalità di investimento siano del tutto analoghe a quelle che contraddistinguono i fondi comuni di investimento italiani e sempreché gli stessi siano soggetti a vigilanza prudenziale.

A cura della Redazione

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