Con l’informativa n. 72 del 2023 riguardante adempimenti anticorruzione e trasparenza, il CNDCEC rende noto che, con delibera n. 203 del 17 maggio 2023, l’ANAC ha fissato al 31 luglio 2023 il termine per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” delle attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di specifiche categorie di dati al 30 giugno 2023.
Nello specifico, il provvedimento individua i soggetti tenuti alla pubblicazione dell’attestazione, nonché gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione da parte dell’OIV (o dell’organismo con funzioni analoghe) per le diverse tipologie di enti.
Tra l’altro vengono illustrate le nuove modalità di svolgimento delle verifiche di rilevazione e pubblicazione delle attestazioni e delle schede di rilevazione e fornite indicazioni sull’attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione e sull’attività di vigilanza che l’ANAC intende effettuare nel corso del 2023, anche a seguito dell’analisi degli esiti delle predette attestazioni.
La delibera ANAC n. 777/2021 ha previsto, con riferimento agli Ordini professionali, le seguenti semplificazioni:
– Disposizioni generali: per quanto riguarda la pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale gli Ordini sono tenuti a pubblicare gli atti organizzativi, anche di natura regolamentare, che disciplinano l’attività e l’organizzazione della categoria Professionale, il codice di condotta, il codice disciplinare e il codice deontologico della professione;
– Personale (incarichi conferiti o autorizzati): gli Ordini sono tenuti ad aggiornare tali dati con cadenza semestrale;
– Bilanci: gli Ordini sono tenuti a pubblicare i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con una spiegazione semplificata in forma sintetica dei dati sulle entrate e sulle spese (per la spiegazione semplificata è possibile pubblicare, in alternativa, la relazione del Tesoriere, ove redatta). Sono inoltre esclusi dall’obbligo di pubblicazione i dati relativi al “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”;
– Opere pubbliche (art. 38): sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione i dati relativi agli “Atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche”.
A cura della Redazione