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Rappresentante fiscale: nuovi requisiti per la nomina e l’operatività

Rappresentante Fiscale: Nuovi Requisiti Per La Nomina E L’operatività

Le novità del decreto legislativo attengono, nello specifico, all’istituto della rappresentanza fiscale per ciò che riguarda i requisiti richiesti:

– da un lato, per la nomina del rappresentante fiscale e

– dall’altro, per la sua operatività negli scambi intracomunitari.

In merito alla nomina del rappresentante fiscale, l’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che, nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA sono previsti a carico o a favore dei soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’art. 35-ter dello stesso D.P.R. n. 633/1972, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall’art. 1, comma 4, D.P.R. n. 441/1997 (si veda, da ultimo, la risposta a interpello n. 442 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate).
Il provvedimento n. 188376/2010 ha disposto che anche i soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini IVA (modello ANR) possono esprimere la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e sono, quindi, tenuti ad iscriversi nell’archivio VIES (VAT Information Exchange System), previsto dall’art. 17 del regolamento n. 2010/904/UE, così come quelli identificati per mezzo della nomina di un rappresentante fiscale (si veda anche la circolare n. 39/E/2011, § 2).
Le disposizioni introdotte dal decreto attuativo della delega fiscale, di seguito descritte, intendono contrastare l’indebito utilizzo del regime di sospensione dell’IVA all’importazione (cd. regime 42), previsto dall’art. 67, commi 2-bis e 2-ter, D.P.R. n. 633/1972 per l’immissione in libera pratica di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato UE in esecuzione di una cessione intracomunitaria.

Obbligo di garanzia per l’iscrizione al VIES

Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7-quater dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 ed è relativa ai soggetti non residenti in uno Stato UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo (SEE), che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972.

L’iscrizione nell’archivio VIES viene subordinata al previo rilascio di un’idonea garanzia, rispetto alla quale l’individuazione dei criteri e delle modalità di rilascio è rimessa ad un decreto ministeriale.

Verifica della documentazione per l’iscrizione nell’archivio VIES

Una seconda novità, che sembrerebbe applicabile a prescindere dal luogo di stabilimento del soggetto estero, e quindi anche per i soggetti residenti in altro Stato UE o in uno Stato aderente allo SEE, riguarda il rappresentante fiscale che trasmette all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di inizio o variazione attività, di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, da cui risulti l’opzione per l’iscrizione del numero di partita IVA nell’archivio VIES.
Il novellato comma 7-quater dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972 dispone che il rappresentante fiscale ha l’obbligo di verificare la completezza del corredo documentale ed informativo prodotto dal soggetto estero e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso.

Con decreto ministeriale saranno individuati i termini e le modalità di intervento per la verifica degli adempimenti, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Sul piano sanzionatorio, viene espressamente punita la violazione dei nuovi obblighi imposti al rappresentante fiscale, prevedendo – con il nuovo comma 7-quinquies dell’art. 11, D.Lgs. n. 471/1997 – la sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro, con divieto di applicazione del “cumulo giuridico”, di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.

Requisiti soggettivi per la nomina del rappresentante fiscale

L’ultima novità attiene alla nomina del rappresentante fiscale, subordinata dal riformulato art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.M. n. 164/1999, recante le norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti.

In particolare, è richiesto che il rappresentante fiscale:

– non abbia riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati finanziari;

– non abbia procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;

– non abbia commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;

In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente incaricato.

Con decreto ministeriale saranno individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.

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