Rappresentante fiscale: pronte le regole per il rilascio della garanzia

Con D.M. 9 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Uffuiciale del 19 dicembre 2024, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha individuato i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo, previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati. La garanzia deve essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria in favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che aspira all’assunzione di rappresentante fiscale.

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2024 n. 297 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 9 dicembre 2024, attuativo dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La nuova norma prevede che con decreto del MEF siano individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduate anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.

L’art. 1, comma 1, del nuovo decreto definisce i criteri di accesso al ruolo di rappresentante fiscale e prevede che tale ruolo possa essere assunto da soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto MEF n. 164 del 1999 e che prestino idonea garanzia.

Quanto alla garanzia si stabilisce che debba essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria in favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che aspira all’assunzione di rappresentante fiscale.

Nello specifico, il valore massimale minimo della garanzia di cui all’art. 1 è determinato in relazione al numero dei soggetti rappresentati.

Le obbligazioni del rappresentante fiscale, che derivano dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, sono garantite per il seguente valore massimale minimo:

– 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 2 a 9 soggetti;

– 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 10 a 50 soggetti;

– 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 51 a 100 soggetti;

– 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 101 a 1.000 soggetti;

– 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di 1.000 soggetti.

In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati, con conseguente passaggio da una fascia inferiore ad una fascia superiore, il rappresentante fiscale presta la garanzia con il nuovo valore massimale minimo, presentando la relativa documentazione alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del proprio domicilio fiscale.

La garanzia deve essere prestata per un periodo minimo di quarantotto mesi a partire dalla data di assunzione del ruolo di rappresentante fiscale.

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