Rappresentante indiretto: l’IVA all’importazione non è dovuta
- 17 Luglio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Nonostante sia la giurisprudenza UE prima sia la Cassazione poi, abbiano segnato un indirizzo ben netto e contrario alla “visione” dell’Ufficio, quest’ultimo sembrerebbe rimanere fermo sulle proprie posizioni, richiedendo dunque il pagamento dell’IVA anche a tale soggetto.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
Partendo anzitutto dalla giurisprudenza unionale, la Corte di Giustizia, nella sentenza del 12 maggio 2022 resa nella causa C-714/20 (U.I. Srl contro Agenzia delle Dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Venezia) ha stabilito il principio di diritto per cui il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci dichiarate in dogana per l’importazione e non anche dell’IVA.
Ebbene, le disposizioni domestiche in materia di IVA individuano come unica persona debitrice dell’IVA all’importazione il proprietario delle merci, senza menzionare nessuna forma di solidarietà passiva in capo al rappresentante doganale indiretto la cui responsabilità dovrebbe essere – se del caso – introdotta con una norma nazionale “sufficientemente chiara e precisa”, ad oggi non rinvenibile.
Secondo tale pronuncia, quindi, il rappresentante indiretto che, in quanto tale, assume la veste di dichiarante, non può essere ritenuto responsabile, in solido con l’importatore, per il pagamento dell’IVA all’importazione in assenza “di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione
Anche in questo caso il motivo è duplice:
– da un lato “l’IVA all’importazione non fa parte dell’obbligazione doganale”, come definita dal CDU;
– dall’altro non si rinvengono “specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale”.
Il principio di neutralità dell’imposta
La conclusione per cui la ripresa dell’IVA all’importazione nei confronti del rappresentante doganale indiretto è illegittima, del resto, è quella che meglio garantisce altresì il principio di neutralità dell’imposta, quale baluardo che va a salvaguardare il corretto meccanismo della sua applicazione e che va preservato anche in relazione all’IVA all’importazione, che rischierebbe altrimenti di trasformarsi in una sanzione impropria.
Nello stesso senso si ricordi anche la sentenza della Corte di Giustizia del 25 giugno 2015, resa nella causa C-187/14 “DSV Road” con la quale la Corte ha negato il diritto alla detrazione dell’IVA ad un trasportatore resosi responsabile del pagamento dell’IVA in dogana a seguito di una non corretta procedura di transito oppure il filone giurisprudenziale (tra tutte si veda l’ordinanza della Corte di Giustizia nella causa C-621/19 del 2020) relativo all’indetraibilità dell’IVA all’importazione quando l’importatore non è il proprietario dei beni importati.
La questione resta aperta
Urge dunque un “adeguamento” da parte dell’Amministrazione finanziaria che dovrà auspicabilmente uniformarsi all’ormai consolidato filone di giurisprudenza euro-nazionale.