Ravvedimento speciale: a quali condizioni?

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 475 dell’11 dicembre 2023 in tema di ravvedimento speciale, liquidazione IVA di gruppo e tardiva presentazione della garanzia rimborso/compensazione dei crediti Iva.

L’articolo 1 della legge di bilancio per il 2023 ha introdotto, tra l’altro, una serie di istituti definitori (”tregua fiscale”) che consentono al contribuente di definire inadempimenti, errori, provvedimenti emessi dall’Agenzia delle entrate, nonché le eventuali vertenze tributarie in essere.

In particolare, ai commi da 174 a 179 il legislatore ha disciplinato il c.d. ravvedimento speciale, istituto definitorio che, ispirandosi al ”ravvedimento operoso” di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consente al contribuente di definire in via agevolata le violazioni commesse versando solo 1/18 della sanzione irrogabile.

Come recentemente illustrato con la risoluzione n. 67/E del 06 dicembre 2023, sono definibili tramite l’istituto in parola tutte le violazioni per le quali è applicabile l’istituto del ravvedimento ordinario di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata, con esclusione delle violazioni:

– commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento?

– relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione)?

-definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali);

-relative agli obblighi di monitoraggio fiscale.

In sede di conversione del decreto­legge 29 settembre 2023, n. 132, la legge 27 novembre 2023, n. 170, ha introdotto l’articolo 3­bis (Differimento dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale), secondo cui i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.

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