Ravvedimento speciale per l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti: in quali casi
- 6 Dicembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 67 del 6 dicembre 2023 con cui ha fornito chiarimenti in tema di ravvedimento speciale, disciplinato dall’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di cui il legislatore ha fornito interpretazione autentica con l’articolo 21 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
Ambito di applicazione
La circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, nel fornire i primi chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’istituto in parola, ha precisato che la normativa in parola consente di regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione.
Successivamente, la norma di interpretazione autentica prevista dall’articolo 21 del decreto-legge n. 34 del 2023, superando, in parte, le indicazioni fornite con il predetto documento di prassi, ha chiarito che:
-sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell’articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
-sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata;
-sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
-sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di cui all’articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.
La norma di interpretazione autentica – nel ribadire che restano escluse le violazioni ivi espressamente contemplate (i.e. le violazioni rilevabili attraverso i controlli automatizzati, quelle formali e degli obblighi di monitoraggio) – ha chiarito che sono regolarizzabili con il ravvedimento speciale, in generale, tutte le violazioni per le quali è applicabile l’istituto del ravvedimento ordinario, commesse nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.
In altre parole, sono escluse le violazioni:
-commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento;
– relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione).
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare evidente che l’istituto del ravvedimento speciale può essere utilizzato per regolarizzare anche le violazioni consistenti nell’indebito utilizzo dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, tramite la rimozione delle medesime ed il versamento delle sanzioni di cui all’articolo 13, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, ridotte ad un diciottesimo. Ciò nel presupposto che siano state validamente presentate le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in cui sono state commesse le violazioni.
Criteri di individuazione delle violazioni
Con riferimento all’indebito utilizzo di un credito d’imposta, ciò che rileva è il momento di “commissione” della violazione sostanziale – consistente nella compensazione di un credito non spettante o inesistente – e non quello in cui lo stesso è stato, ove richiesto, esposto nell’apposito campo della dichiarazione annuale.
L’indicazione del credito in una dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 o ai periodi d’imposta precedenti – adempimento che, peraltro, spesso non risulta condizione costitutiva del diritto di credito (si pensi, per tutti, ai crediti ricerca e sviluppo) – non legittima, dunque, il ricorso all’istituto del ravvedimento speciale per definire le sanzioni relative all’indebita compensazione eseguita successivamente al 31 dicembre 2021.
Restano, in altre parole, sempre escluse dal ravvedimento speciale le violazioni concernenti i crediti d’imposta utilizzati in compensazione dopo il 31 dicembre 2021.
La possibilità di regolarizzare le indebite compensazioni di crediti d’imposta tramite il ravvedimento speciale era già stata anticipata con la risposta ad interpello n. 348 pubblicata sul sito internet della scrivente il 14 giugno 2023.