Ultimi giorni per perfezionale il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie: entro il 30 settembre 2023 (che slitta al 2 ottobre, cadendo di sabato) il contribuente può fare pace con il Fisco per le diverse irregolarità od omissioni versando gli importi dovuti in un’unica soluzione o in 8 rate, in tal caso effettuando il pagamento della prima rata.
La scadenza è quella disposta dall’art. 1, commi 174-178, della
legge di Bilancio 2023 che apre una finestra “speciale” per ravvedersi, in deroga al
ravvedimento ordinario, a una sessione straordinaria che prevede di
regolarizzare le violazioni commesse – sulle
dichiarazioni relative al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, se
validamente presentate – con il pagamento del dovuto e di
sanzioni ridotte, nella misura di
1/18 del minimo edittale irrogabile. La scadenza è stata interessata dalla proroga disposta dal
decreto Bollette (art. 20, D.L. n. 34/2023) che ha riscritto il calendario del ravvedimento speciale con riferimento sia al versamento delle somme dovute sia al termine entro cui occorre
rimuovere le irregolarità commesse.
Il ravvedimento speciale della legge di Bilancio 2023
In deroga all’ordinaria disciplina del
ravvedimento operoso, regolato dall’
art. 13,
D.Lgs. n. 472/1997, la legge di Bilancio 2023 ha disposto la possibilità di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la
rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il
pagamento dell’imposta, degli
interessi e delle
sanzioni, queste ultime
ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.
Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle
sole dichiarazioni validamente presentate; a tal riguardo occorre utile ricordare quanto precisato nella
circolare n. 2/E del 2023, ovvero che sono “definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate – con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili –
al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni
tardive)”.
La condizione per regolarizzazione le violazioni è che queste
non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’
art. 36-ter,
D.P.R n. 600/1973).
La regolarizzazione si perfeziona, come indicato nell’art. 1 della legge di Bilancio (comma 175) con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2023 (in luogo del 31 marzo 2023) e con la rimozione delle irregolarità od omissioni; non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Quali sono le violazioni sanabili con il ravvedimento speciale
Oggetto della regolarizzazione sono:
– tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso, in relazione ai periodi d’imposta 2021 e precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata;
– le irregolarità relative ad alcune tipologia di redditi che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni (
art. 36-bis,
D.P.R. n. 600/1973), anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione degli obblighi di monitoraggio.
Rientrano le irregolarità di redditi di fonte estera e le violazioni in materia di IVAFE e di IVIE.
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Come indicato all’art. 21 del decreto Bollette sono escluse dalla regolarizzazione:
Come effettuare il versamento del ravvedimento speciale
Per usufruire della tregua fiscale e, dunque, accedere al ravvedimento speciale previsto dalla legge di Bilancio 2023 il contribuente potrà regolarizzare le violazioni che riguardano le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti mediante il pagamento:
– dell’imposta dovuta;
– degli interessi pari al 2%;
– delle sanzioni che sono ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile.
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o a rate: in caso di pagamento rateale sono previste otto rate con scadenza della prima rata il 30 settembre 2023.
Pagamento
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Termine
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Unica soluzione
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Rateale
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1 rata
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30 settembre 2023
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2 rata
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31 ottobre 2023
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3 rata
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30 novembre 2023
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4 rata
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20 dicembre 2023
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5 rata
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31 marzo 2024
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6 rata
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30 giugno 2024
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7 rata
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30 settembre 2024
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8 rata
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20 dicembre 2024
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Con la
risoluzione n. 6/E del 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i
codici tributo relativi al ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, al fine di consentire il versamento tramite modello F24 delle
sanzioni dovute per la regolarizzazione e per il versamento degli
interessi da ravvedimento e da rateazione.
Ecco un riepilogo dei codici tributo istituiti per il ravvedimento:
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TF49 – Imposte sostitutive e altre imposte erariali – Ravvedimento speciale –
Articolo 1, commi da 174 a 178,
legge n. 197/2022 – Sanzioni
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TF54 – Trattenute addizionale regionale all’IRPEF – Ravvedimento speciale –
Articolo 1, commi da 174 a 178,
legge n. 197/2022 – Sanzioni
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TF55 – Trattenute addizionale comunale all’IRPEF – Ravvedimento speciale –
Articolo 1, commi da 174 a 178,
legge n. 197/2022 – Sanzioni
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