Ravvedimento speciale: ultimi giorni per regolarizzare il periodo d’imposta 2022

L’istituto del ravvedimento speciale consente, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Nel dettaglio, tale misura, da un lato obbliga alla rimozione delle irregolarità e dall’altro al pagamento delle somme dovute.

Più nel dettaglio, il decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023) ha esteso la possibilità di usufruire dell’istituto esclusivamente con riferimento alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

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L’agevolazione consiste nel pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale erogabile. Il pagamento andrà effettuato:

entro il 31 marzo 2024, o in un’unica soluzione oppure secondo un piano rateale.

Qualora si opti per il pagamento rateale, il piano sarà composto da 4 rate di pari importo con scadenza:

– 31 marzo 2024;

– 30 giugno 2024;

– 30 settembre 2024;

– 20 dicembre 2024

Attenzione

Sulle rate successive alla prima andranno conteggiati gli interessi al tasso del 2% annuo.

Va però ricordato che il ravvedimento speciale potrà essere utilizzato per regolarizzare solo determinate violazioni, quali:

– le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui all’art. 36-bis, D.P.R. n. 600 del 1973, anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Le indicazioni della prassi

Un punto assai dibattuto ha riguardato l’individuazione delle violazioni che possono essere regolarizzate tramite il ricorso al ravvedimento speciale – che consente appunto il pagamento delle relative sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale – e se, in particolare, detto istituto possa essere utilizzato anche per regolarizzare le violazioni concernenti l’indebito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, per le quali sono irrogabili le sanzioni ex art. 13, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 471/1997.
La circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, nel fornire i primi chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’istituto, ha precisato che “la normativa in parola consente di regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione […]”.
– “sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata”;
– “sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di cui all’articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio”.

In altre parole, sono escluse le violazioni:

– commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento;

– relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non e? prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione).

Appare evidente che l’istituto del ravvedimento speciale possa essere utilizzato per regolarizzare anche le violazioni consistenti nell’indebito utilizzo dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, tramite la rimozione delle medesime ed il versamento delle sanzioni di cui all’art. 13, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 471 del 1997, ridotte ad un diciottesimo.

Ciò nel presupposto che siano state validamente presentate le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in cui sono state commesse le violazioni.

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