In particolare, è stato chiesto se venga valutato dalle unità operative del Corpo il coinvolgimento dei membri del Cda privi di deleghe nei reati tributari dichiarativi e di omesso versamento, ascrivibili a una società.
La Guardia di Finanza, aderendo alle indicazioni che la Corte di Cassazione ha fornito negli ultimi anni, ha chiarito che, in linea generale, con specifico riguardo ai reati tributari il criterio seguito dal legislatore è quello di ascrivere le condotte delittuose, secondo il principio costituzionale della “personalità” della responsabilità penale, in capo a determinati soggetti, individuati sulla base delle funzioni svolte in aderenza al modello organizzativo societario adottato o dei poteri esercitati.
Pertanto, nell’azione di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, i militari della Guardia di Finanza procedono a un attento esame di tutti gli elementi acquisiti nel corso delle attività investigative al fine di individuare compiutamente i responsabili degli illeciti, la cui posizione viene segnalata all’Autorità giudiziaria per le autonome valutazioni.
In tale contesto, per i delitti dichiarativi, l’analisi non può prescindere dalla verifica della presenza o meno, in ambito societario, di persone fisiche munite dei relativi poteri di rappresentanza in base agli statuti o alla legge, tenute a osservare quegli adempimenti che costituiscono il presupposto delle condotte tipiche.
Resta comunque ferma l’applicabilità dei principi generali in tema di concorso di persone nel reato.
Delega a terzi della sottoscrizione della dichiarazione
Sempre in tema di reati dichiarativi è stato chiesto al Corpo di chiarire se, nel caso in cui dagli atti societari risulti che la sottoscrizione delle dichiarazioni sia stata delegata a un soggetto differente dal rappresentante legale, dell’eventuale reato tributario dichiarativo risponda in ogni caso il rappresentante legale ovvero il sottoscrittore della dichiarazione.
Anche in tal caso, viene richiamato un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’obbligo dichiarativo ha natura personale e come tale il relativo onere non è delegabile a terzi; pertanto, l’eventuale affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per i delitti dichiarativi (sul punto Cassazione n. 9417/2020 e n. 4973/2022).
È tuttavia possibile (si pensi alle società che presentano un organo di gestione collegiale) che l’espletamento degli adempimenti tributari propri dell’impresa sia delegato a un soggetto diverso dal legale rappresentante. Ove ciò avvenga, in capo al delegato è ascrivibile, in prima battuta, l’eventuale reato dichiarativo, fermo restando che altri soggetti diversi dal materiale sottoscrittore della dichiarazione possano concorrere nel reato (Cassazione n. 50201/2015). Infatti, laddove venga accertato che il delegato abbia tenuto la condotta penalmente rilevante perché istigato o rafforzato nelle sue intenzioni dal rappresentante legale ovvero in attuazione di un accordo con lo stesso, quest’ultimo risponderà del reato tributario a titolo di concorso (Cassazione n. 18827/2019).