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Reati tributari: in assenza di specifiche deleghe risponde il Cda in solido

Reati Tributari: In Assenza Di Specifiche Deleghe Risponde Il Cda In Solido

In particolare, è stato chiesto se venga valutato dalle unità operative del Corpo il coinvolgimento dei membri del Cda privi di deleghe nei reati tributari dichiarativi e di omesso versamento, ascrivibili a una società.

La Guardia di Finanza, aderendo alle indicazioni che la Corte di Cassazione ha fornito negli ultimi anni, ha chiarito che, in linea generale, con specifico riguardo ai reati tributari il criterio seguito dal legislatore è quello di ascrivere le condotte delittuose, secondo il principio costituzionale della “personalità” della responsabilità penale, in capo a determinati soggetti, individuati sulla base delle funzioni svolte in aderenza al modello organizzativo societario adottato o dei poteri esercitati.

Pertanto, nell’azione di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, i militari della Guardia di Finanza procedono a un attento esame di tutti gli elementi acquisiti nel corso delle attività investigative al fine di individuare compiutamente i responsabili degli illeciti, la cui posizione viene segnalata all’Autorità giudiziaria per le autonome valutazioni.

In tale contesto, per i delitti dichiarativi, l’analisi non può prescindere dalla verifica della presenza o meno, in ambito societario, di persone fisiche munite dei relativi poteri di rappresentanza in base agli statuti o alla legge, tenute a osservare quegli adempimenti che costituiscono il presupposto delle condotte tipiche.

A tal proposito, si richiama una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cassazione n. 11087/2022) in cui i giudici hanno chiarito che la responsabilità per gli illeciti deliberati o posti in essere da un Consiglio di amministrazione privo di specifiche deleghe grava solidalmente su tutti i suoi componenti, fatta salva l’ipotesi in cui uno o più componenti espressamente esternino il proprio dissenso al compimento di una determinata operazione, ai sensi dell’art. 2392 c.c.. Qualora, invece, specifiche materie siano attribuite a uno o più amministratori, gli illeciti compiuti investono esclusivamente la responsabilità dei consiglieri ad esse delegati.

Resta comunque ferma l’applicabilità dei principi generali in tema di concorso di persone nel reato.

Delega a terzi della sottoscrizione della dichiarazione

Sempre in tema di reati dichiarativi è stato chiesto al Corpo di chiarire se, nel caso in cui dagli atti societari risulti che la sottoscrizione delle dichiarazioni sia stata delegata a un soggetto differente dal rappresentante legale, dell’eventuale reato tributario dichiarativo risponda in ogni caso il rappresentante legale ovvero il sottoscrittore della dichiarazione.

La Guardia di Finanza ha evidenziato che dall’analisi della struttura delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. n. 74/2000, si rileva che, nella quasi totalità dei casi, le ipotesi delittuose sono inquadrabili come reati cosiddetti “propri”.
È indubbio, infatti, che tali illeciti possano essere commessi solo da soggetti obbligati a determinati adempimenti di carattere fiscale, tra cui la presentazione della dichiarazione dei redditi, da intendersi anche quella che la persona fisica sottoscrive in virtù di particolari funzioni di amministrazione, liquidazione o rappresentanza ricoperte nell’ambito di società ovvero in qualità di sostituto d’imposta (così come stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera c, D.Lgs. n. 74/2000).

Anche in tal caso, viene richiamato un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’obbligo dichiarativo ha natura personale e come tale il relativo onere non è delegabile a terzi; pertanto, l’eventuale affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per i delitti dichiarativi (sul punto Cassazione n. 9417/2020 e n. 4973/2022).

È tuttavia possibile (si pensi alle società che presentano un organo di gestione collegiale) che l’espletamento degli adempimenti tributari propri dell’impresa sia delegato a un soggetto diverso dal legale rappresentante. Ove ciò avvenga, in capo al delegato è ascrivibile, in prima battuta, l’eventuale reato dichiarativo, fermo restando che altri soggetti diversi dal materiale sottoscrittore della dichiarazione possano concorrere nel reato (Cassazione n. 50201/2015). Infatti, laddove venga accertato che il delegato abbia tenuto la condotta penalmente rilevante perché istigato o rafforzato nelle sue intenzioni dal rappresentante legale ovvero in attuazione di un accordo con lo stesso, quest’ultimo risponderà del reato tributario a titolo di concorso (Cassazione n. 18827/2019).

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