Reati tributari, sì al patteggiamento ma solo dopo aver saldato il debito

– omesso versamento delle ritenute, dell’Iva e indebita compensazione di crediti di imposta spettanti, nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga entro l’apertura del dibattimento;

– omessa presentazione della dichiarazione ovvero presentazione infedele se il debito tributario, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa sia avvenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, e tali adempimenti siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di controlli, accertamenti o procedimenti penali.

In passato secondo la Cassazione (sentenza 38684/2018) per i reati di omesso versamento non valeva, ai fini del patteggiamento, la previsione dell’integrale pagamento, in quanto ove fosse avvenuto, l’imputato conseguiva la non punibilità. In sostanza se il contribuente avesse pagato il dovuto entro l’apertura del dibattimento non era più punibile e pertanto per il patteggiamento il pagamento non era necessario.

Ma per i reati di infedele e omessa presentazione il pagamento dei debiti tributari non rappresenta sempre una causa di non punibilità (inizio attività di controllo o presentazione della dichiarazione omessa dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo).

Da qui la conclusione che per questi due delitti, non rappresentando automaticamente una causa di non punibilità, l’accesso al patteggiamento è subordinato all’integrale pagamento del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento.

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