Reclamo-mediazione: abrogazione differita ai ricorsi notificati dal 1° settembre 2024?
- 30 Gennaio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Le liti di minor valore, rappresentando più dell’80% del totale dei procedimenti di primo grado, sono considerate il fattore che ha generato – e continua a generare – l’arretrato nel contenzioso dei successivi gradi di giudizio che il PNRR impone di ridurre.
Il fallimento della mediazione tributaria
Nonostante l’intervento della Consulta e le modifiche legislative, l’istituto ha continuato a produrre risultati insoddisfacenti.
Nel 2022, anche se l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la quasi totalità delle 93.309 istanze ricevute, solo il 30% delle mediazioni tributarie ha prodotto un effetto deflattivo del contenzioso, perché i rigetti sono stati ben 67.721 a fronte di 21.686 accordi e provvedimenti di accoglimento. Si tratta di un risultato insoddisfacente, specie se confrontato con il maggior impegno – economico e umano – che la Pubblica Amministrazione deve sostenere per dare attuazione a questo istituto.
Il peccato originale è rappresentato dalla scelta di affidare l’esame del reclamo alla stessa amministrazione che ha emesso il provvedimento: anche se le doglianze del contribuente sono esaminate da “strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili”, è assai poco frequente che un ufficio possa smentire quanto deciso da altra articolazione del medesimo ente. Nella maggior parte dei casi la mediazione tributaria si risolve quindi nella mera anticipazione delle controdeduzioni, che il contribuente può così esaminare prima della propria costituzione in giudizio.
L’abrogazione disposta dal decreto attuativo della delega fiscale
La scelta è stata quella di puntare sullo strumento della conciliazione: vedremo se la nuova disciplina dell’istituto determinerà un incremento della sua fruizione, visto che nel 2022 le liti così definite in sede di merito sono state poco meno di 800.
Un ulteriore effetto deflattivo sarà prodotto da un più intenso uso del contraddittorio endoprocedimentale, del procedimento di accertamento con adesione e dell’autotutela, spostando il tentativo di risoluzione delle liti minori dalla sede giudiziale a quella procedimentale.
Ciononostante, già oggi si ipotizza anche l’introduzione di una nuova mediazione tributaria.
L’efficacia dell’abrogazione dal 1° settembre 2024
Manca una chiara disciplina intertemporale
Quid per i ricorsi notificati prima del 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario?
Quid per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario, fino al 1° settembre 2024?
L’interpretazione “autentica” del MEF
Nel documento si sostiene che per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis e che l’abrogazione “opera per i ricorsi […] notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024”.
In buona sostanza, secondo il comunicato del MEF:
– la mediazione opera per i ricorsi notificati prima del 4 gennaio 2024;
– la mediazione non opera per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 al 1° settembre 2024;
– la mediazione non opera per i ricorsi notificati dal 1° settembre 2024.
È una soluzione che risponde all’esigenza dell’Amministrazione finanziaria di sgravarsi nel più breve tempo possibile degli oneri organizzativi ed economici che la mediazione implica per l’ente pubblico.
Una soluzione alternativa
È possibile individuare una diversa soluzione.
Se è vero che la disciplina della mediazione viene abrogata dal 4 gennaio 2024, è altrettanto vero che gli effetti di tale abrogazione vengono posticipati dall’art. 4 del decreto legislativo e circoscritti ai soli giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024. Ne risulta che:
– la mediazione opera per i ricorsi notificati prima del 4 gennaio 2024;
– la mediazione opera per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 al 1° settembre 2024;
– la mediazione non opera soltanto per i ricorsi notificati dal 1° settembre 2024.
Una soluzione prudenziale
– nel caso in cui ritenga che la mediazione non debba essere attuata, la Corte di Giustizia di I grado adita procede alla trattazione della causa;