Recupero dei crediti non spettanti o inesistenti: qual è l’ufficio competente

L’Agenzia delle Entrate ha individuato, con provvedimento del 5 giugno 2024, le regole per individuare l’ufficio competente in attuazione di quanto previsto dall’art. 38-bis, comma 1, lettera g), D.P.R. n. 600/1973.

La disposizione citata prevede che la competenza all’emanazione dell’atto di recupero spetta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59, D.P.R. n. 600/1973, al momento della commissione della violazione.

In mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita a un’articolazione dell’Agenzia delle Entrate individuata con provvedimento dell’Agenzia.

In attuazione di tale disposizione, con il provvedimento del 5 giugno 2024 l’Agenzia ha previsto che, in mancanza del domicilio fiscale individuato ai sensi degli articoli 58 e 59, D.P.R. n. 600/1973, la competenza all’emanazione dell’atto di recupero spetta alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate che, al momento della commissione della violazione, risulta competente con riferimento al luogo dove la violazione è stata commessa.

Con riferimento alle ipotesi di cessione di crediti di imposta, il luogo della commissione della violazione utile a individuare la competenza, in assenza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario, al momento di utilizzo del credito; tale domicilio è individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 citati.

Al riguardo per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.

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