In tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità, oggetto dell’intervento agevolato riguardante il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici, risulti concesso in locazione anche solo per un breve periodo dell’anno, l’erede non può usufruire della quota di detrazione per l’annualità di riferimento. Lo ha specificato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 282 del 2019, con cui ha chiarito come per fruire del beneficio fiscale è necessario che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile agevolato per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 282 del 19 luglio 2019 riguardante la fruizione dell’agevolazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici in relazione ad un immobile acquisito per successione ereditaria.
Il TUIR prevede la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Si prevede inoltre che in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, precisando che se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre.
Inoltre ha evidenziato ce la condizione della detenzione materiale e diretta del bene:
-sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale;
-deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale l’erede intenda fruire delle residue rate di detrazione.
Pertanto, qualora l’erede decida di locare o concedere in comodato l’immobile, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente.
Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato.
Pertanto si ritiene che per fruire del beneficio fiscale sia necessario che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile agevolato per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. Ne consegue che in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità, già oggetto dell’intervento agevolato, risulti concesso in locazione anche solo per un breve periodo dell’anno, l’erede non possa usufruire della quota di detrazione per l’annualità di riferimento.
A cura della Redazione
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