Redditi di lavoro autonomo: cambiano i criteri di determinazione

Il disegno di legge delega per la riforma tributaria si avvia a compiere il primo passo ufficiale con l’approvazione nel corso del Consiglio dei Ministri del 16 marzo. In questa occasione sembra che il legislatore sia veramente intenzionato a varare quell’ampia riforma del Fisco lungamente attesa da tutti gli operatori. Pertanto, saranno necessari circa ventiquattro mesi per l’approvazione dei decreti delegati e quindi per dare concreta attuazione alla volontà del legislatore.

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Alcune delle novità riguarderanno i criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo sia nell’ottica di semplificazione, ma anche di razionalizzazione della relativa disciplina. Il legislatore indica una serie di principi finalizzati alla risoluzione dei problemi che gli operatori incontrano quotidianamente al fine di assoggettare ad imposizione i redditi di lavoro autonomo.

Principio di omnicomprensività anche per il reddito di lavoro autonomo

In primis il disegno di legge delega afferma il principio di omnicomprensività simile, per alcuni versi, a quello posto a fondamento per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente.

“Tutte le somme e i valori in genere” conseguiti a qualsiasi titolo nel periodo d’imposta nell’ambito dell’attività artistica o professionale concorreranno alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. L’unica esclusione riguarderà il rimborso delle spese riaddebitate al cliente non deducibili dal reddito professionale.

Partecipazione al reddito degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’attività

Il secondo principio espresso dal disegno di legge delega riguarda la partecipazione alla determinazione del reddito degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo.

In base alle disposizioni attualmente in vigore:

– possono essere considerati in deduzione dal reddito professionale esclusivamente i canoni di locazione o di leasing;

– per gli immobili detenuti a titolo di proprietà, fatte salve alcune limitate eccezioni, non possono essere considerate in deduzione le quote di ammortamento.

La legge delega intende eliminare questa disparità di trattamento che ancora oggi rende più conveniente il ricorso allo strumento del leasing piuttosto che procedere all’acquisto della sede professionale. Si può quindi intuire che i decreti delegati affermeranno espressamente la possibilità di considerare in deduzione dal reddito le quote di ammortamento di beni immobili strumentali.

Le novità dovrebbero interessare anche gli immobili utilizzati promiscuamente per finalità personali o familiari.

Riduzione della misura delle ritenute d’acconto

Il disegno di legge delega intende anche evitare la formazione di ingenti posizioni creditorie.

Le ritenute d’acconto sono operate sui compensi. Può dunque verificarsi, a fronte di costi sostenuti di ingente entità, che le ritenute subite siano di un ammontare complessivamente superiore rispetto all’imposta lorda. Per tale ragione la delega fiscale prevede la riduzione della misura delle ritenute d’acconto per gli esercenti arti e professioni che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o altri collaboratori.

Aggregazioni tra professionisti

Un ulteriore principio riguarda il tema delle operazioni di aggregazione tra professionisti. Secondo l’Agenzia delle Entrate tali operazioni non sono fiscalmente neutre in conseguenza del conferimento di beni. Un’indicazione che non è condivisa unanimemente dalla dottrina.

I dubbi interpretativi dovrebbero essere completamente superati in futuro allorquando la delega sarà concretamente attuata e, quindi, quando le operazioni di aggregazione tra professionisti saranno neutre fiscalmente a seguito di una previsione normativa espressa.

D’altra parte, il ricorso alla leva fiscale per incentivare le forme di aggregazione può costituire una buona soluzione al fine di ridurre i costi di gestione delle attività professionali. Tale riduzione può essere ottenuta con la crescita delle strutture professionali conseguenza diretta delle operazioni di aggregazione.

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