Redditi di lavoro autonomo oggetto di concordato: l’Agenzia delle Entrate deve rinunciare alle sopravvenienze?
- 24 Maggio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’accettazione della proposta è facoltativa e per il primo anno di applicazione di questo nuovo istituto la scelta definitiva dovrà essere effettuata entro il 15 ottobre.
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Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato
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In buona sostanza, l’Amministrazione finanziaria sarà in grado di determinare un reddito oggetto della proposta determinato con i criteri ordinari. Infatti, la disposizione in commento afferma con chiarezza che il reddito proposto sarà determinato senza considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1;
Se il professionista deciderà di accettare la proposta, le imposte dovranno essere assolte sul reddito concordato aumentato o diminuito dai componenti straordinari di reddito relativi al periodo d’imposta oggetto di tassazione che l’Agenzia delle Entrate non è in grado di “intercettare” in anticipo.
La necessità di apportare la rettifica del reddito proposto è prevista dallo stesso articolo al successivo comma 2. La disposizione prevede che “Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro”.
Nessun riferimento alle sopravvenienze (attive e passive)
Nel tempo, però, l’Agenzia delle Entrate ha tentato a più riprese di “forzare” la lettera delle disposizioni che disciplinano i criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo introducendo, in via interpretativa, sia pure con alcune pronunce isolate, la rilevanza delle sopravvenienze attive.
In passato anche il legislatore, sia pure con modifiche normative che non hanno mai visto la luce, ha tentato di introdurre la rilevanza delle sopravvenienze nei redditi di lavoro autonomo.
Ora, però, nell’individuare i componenti straordinari di reddito non “intercettabili” dall’Agenzia delle Entrate in sede di formulazione della proposta, non si fa affatto menzione delle sopravvenienze. Si tratta di un ulteriore elemento a conferma della tesi secondo cui questi componenti straordinari di reddito assumono rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione dei redditi di impresa e non per quelli aventi natura professionale.