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Redditi di lavoro autonomo oggetto di concordato: l’Agenzia delle Entrate deve rinunciare alle sopravvenienze?

Redditi Di Lavoro Autonomo Oggetto Di Concordato: L’agenzia Delle Entrate Deve Rinunciare Alle Sopravvenienze?

L’accettazione della proposta è facoltativa e per il primo anno di applicazione di questo nuovo istituto la scelta definitiva dovrà essere effettuata entro il 15 ottobre.

Dalla lettura del decreto legislativo possono però essere tratti una serie di spunti utili ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. Ciò in attesa di verificare come i decreti di attuazione della legge delega fiscale incidano sui criteri di determinazione del reddito professionale di cui all’art. 54 TUIR.

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Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

Le indicazioni sono soprattutto contenute nell’art. 15, D.Lgs. n. 13/2024, la cui rubrica è “Redditi di lavoro autonomo oggetto di concordato”. Il comma 1 della disposizione prevede, preliminarmente, che il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni proposto al contribuente ai fini del concordato è individuato con riferimento all’art. 54, comma 1, TUIR. Tuttavia, il legislatore ha affermato chiaramente come la proposta che formulerà l’Agenzia delle Entrate non considererà i componenti di reddito straordinari.

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In buona sostanza, l’Amministrazione finanziaria sarà in grado di determinare un reddito oggetto della proposta determinato con i criteri ordinari. Infatti, la disposizione in commento afferma con chiarezza che il reddito proposto sarà determinato senza considerare i valori relativi a:

a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1;

b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 TUIR.

Se il professionista deciderà di accettare la proposta, le imposte dovranno essere assolte sul reddito concordato aumentato o diminuito dai componenti straordinari di reddito relativi al periodo d’imposta oggetto di tassazione che l’Agenzia delle Entrate non è in grado di “intercettare” in anticipo.

La necessità di apportare la rettifica del reddito proposto è prevista dallo stesso articolo al successivo comma 2. La disposizione prevede che “Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro”.

Nessun riferimento alle sopravvenienze (attive e passive)

La disposizione è foriera di alcuni interessanti spunti. Il legislatore indica chiaramente tra i componenti straordinari di reddito rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze senza effettuare alcun riferimento alle sopravvenienze attive e passive. L’affermazione può risultare ovvia in quanto la lettera dell’art. 54 TUIR non fa alcuna menzione delle sopravvenienze, che pertanto non possono che essere considerate irrilevanti.

Nel tempo, però, l’Agenzia delle Entrate ha tentato a più riprese di “forzare” la lettera delle disposizioni che disciplinano i criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo introducendo, in via interpretativa, sia pure con alcune pronunce isolate, la rilevanza delle sopravvenienze attive.

In passato anche il legislatore, sia pure con modifiche normative che non hanno mai visto la luce, ha tentato di introdurre la rilevanza delle sopravvenienze nei redditi di lavoro autonomo.

Ora, però, nell’individuare i componenti straordinari di reddito non “intercettabili” dall’Agenzia delle Entrate in sede di formulazione della proposta, non si fa affatto menzione delle sopravvenienze. Si tratta di un ulteriore elemento a conferma della tesi secondo cui questi componenti straordinari di reddito assumono rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione dei redditi di impresa e non per quelli aventi natura professionale.

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