Leggi anche
Verrà così meno il differente trattamento fiscale che nell’ordinamento tributario al momento vige tra il “reddito di capitale prodotto”, inteso come provento derivante da rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, e il “guadagno di capitale” (capital gain), inteso come provento di tipo differenziale derivante da atti di disposizione del rapporto sorto mediante l’impiego di capitale (quali, per esempio, la cessione a terzi delle partecipazioni societarie).
In realtà tale distinzione non risulta poi così nitida, come dimostra la ricomprensione tra i redditi di capitale delle somme ricevute dal socio in caso di recesso, esclusione o riscatto, che a norma dell’art. 47, comma 7, costituiscono utili da partecipazione “per la parte che eccede del socio il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”, da determinare quindi secondo un criterio differenziale. Peraltro, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 441 del 29 ottobre 2019, ha ritenuto non applicabili, ai fini della determinazione del costo di acquisto in tali casi, le disposizioni contenute nell’art. 68, comma 6, TUIR agli effetti della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze di natura finanziaria per le partecipazioni acquisite per successione
|
Allo stato attuale, infatti, i redditi diversi di natura finanziaria sono tassati “al netto” dei costi e degli oneri correlativi (con possibilità di riportare nei periodi d’imposta successivi le perdite in caso di incapienza), mentre i redditi di capitale sono tassati “al lordo”, il che si rivela un disincentivo verso gli investimenti privi di rischio.
La nozione di “redditi di natura finanziaria”
L’aggregazione in un’unica categoria reddituale di queste due fattispecie, il cui elemento comune è rappresentato dall’aspetto finanziario (ovverosia dal fatto che entrambe le tipologie di reddito derivano – direttamente o indirettamente – dall’effettuazione di un investimento di capitale), richiederà in particolare la revisione da parte del legislatore delegato della norma di chiusura attualmente contenuta nella lettera h) dell’art. 44, che appunto esclude dalla nozione di reddito di capitale i proventi derivanti da rapporti aventi per oggetto l’impiego di capitali attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. Ecco dunque che al legislatore delegato viene demandato, dal n. 1) dell’art. 5, comma 1, lettera d), del progetto di legge, il compito di elaborare “norme di chiusura volte a garantire l’onnicomprensività della categoria”: l’uso del plurale lascia presagire che verranno previste (almeno) due norme di chiusura, una per i redditi di natura finanziaria derivanti da un impiego statico del capitale (gli attuali redditi di capitale) e una per i redditi di natura finanziaria derivanti da un impiego dinamico del capitale (quali le plusvalenze e le minusvalenze di natura finanziaria oggi ricomprese nella categoria dei redditi diversi).
Poiché si rinuncia all’elaborazione di una nozione unica di reddito di natura finanziaria per mantenere la suddetta distinzione concettuale, la (condivisibile) finalità della riforma è quindi da ricercare nell’applicazione del medesimo trattamento fiscale alle due fattispecie reddituali, in tema di regole di determinazione del reddito imponibile, di periodo impositivo e di aliquote impositive, portando a conclusione il processo di avvicinamento iniziato con la “riforma Tremonti” del 2003 e contribuendo a far venire meno buona parte dei dubbi interpretativi concernenti la qualificazione o, in molti casi, la riqualificazione degli atti compiuti dai contribuenti sotto il profilo giuridico (si pensi, per esempio, alla riqualificazione dei capital gain in dividendi per i quali non assume efficacia la rivalutazione delle partecipazioni societarie).
I criteri direttivi per la definizione del regime impositivo
In luogo della “miriade” di redditi e perdite che singolarmente il contribuente ora è tenuto a indicare in maniera disparata nella dichiarazione dei redditi, l’unificazione delle due fattispecie (che al loro interno continueranno presumibilmente ad essere individuate principalmente in maniera casistica), la riforma comporterà in primo luogo la determinazione di un unico reddito finanziario (o di un’unica perdita finanziaria).
L’altro criterio direttivo imposto al legislatore delegato concerne il tipo di imposizione da applicare al reddito “netto” di natura finanziaria, che non concorrerà a formare il reddito imponibile complessivo del contribuente ma sarà soggetto (per il suo intero ammontare) a un’imposta sostitutiva, che peraltro nel sistema attualmente vigente trova già applicazione con riferimento alla grandissima parte dei proventi di natura finanziaria di fonte italiana o estera. È dunque lecito ritenere che nel reddito di natura finanziaria da assoggettare a imposta sostitutiva vengano ricompresi anche i redditi imputati al beneficiario di trust trasparenti nonché i redditi corrisposti a residenti in Italia da trust opachi stabiliti in Stati o territori che (con riferimento ai redditi prodotti dal trust) si considerano a fiscalità privilegiata, i quali al momento non sono assoggettati a un’imposizione sostitutiva ma concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo.
Un’eccezione al principio di onnicomprensività della nuova categoria reddituale potrebbe essere rappresentata dai proventi dei titoli di Stato ed equiparati, in quanto per essi al n. 4) dell’art. 5 si prevede il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto; ciò, infatti, potrebbe lasciare presagire una forma di imposizione sostitutiva speciale o separata per questo tipo di proventi, con conseguente possibile esclusione degli stessi dalla categoria reddituale rappresentata dal reddito di natura finanziaria da indicare nella dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, venendo meno la possibilità di compensazione con le perdite derivanti da altre tipologie di redditi di natura finanziaria.
Il regime opzionale semplificato
Un’altra eccezione concerne i proventi di natura finanziaria per i quali il contribuente abbia optato per il regime semplificato. La previsione di un regime opzionale semplificato tiene conto del fatto che nel sistema fiscale vigente, con evidente finalità anti-evasione, è già prevista l’attribuzione, agli intermediari che intervengono nella riscossione di proventi finanziari, di una serie di obblighi, quali l’applicazione dei prelievi tributari a monte, la dichiarazione e la comunicazione all’Amministrazione finanziaria dei relativi dati. In questo modo al contribuente viene concessa la facoltà di optare per l’applicazione di un regime semplificato di riscossione delle imposte mediante l’intervento di soggetti autorizzati con i quali il contribuente intrattiene stabili rapporti; i relativi proventi, quindi, non dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, ma saranno comunicati all’Agenzia delle Entrate dal soggetto che applica l’imposta sostitutiva, insieme ad altre “informazioni rilevanti”. Non è immediatamente chiaro se tale opzione, qualora esercitata, debba riguardare necessariamente tutti i proventi di natura finanziaria percepiti dal contribuente oppure se possa essere esercitata di volta in volta anche solo una parte di essi. Invero dovrebbe essere corretta la seconda interpretazione, anche alla luce del fatto che il progetto di legge delega prevede comunque per gli intermediari lo specifico obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i redditi di natura finanziaria, nella cui riscossione essi sono intervenuti, con riguardo ai quali il contribuente non ha esercitato l’opzione per il regime semplificato. In questa prospettiva il progetto di legge delega contempla altresì la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basati sull’utilizzo di tecnologie digitali.
Le forme di previdenza complementare
Viene infine prevista l’applicazione dei principi di cassa e compensazione anche con riguardo alla revisione del sistema di tassazione dei rendimenti conseguiti dalle forme di previdenza complementare, al fine di delineare un sistema di tassazione del risultato annuale realizzato della gestione, con agevolazioni per la tassazione dei rendimenti delle forme pensionistiche complementari.
Ti aspettiamo al Forum One FISCALE – Edizione speciale “Delega Fiscale: cosa cambia per Professionisti e Imprese” per scoprire tutte le novità previste dalla Delega Fiscale insieme alle più alte cariche istituzionali MEF, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e CNDCEC.
Iscriviti subito all’evento e approfitta della prova gratuita a One FISCALE per non perdere nessun aggiornamento. |