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Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato preventivo biennale: escluse le plus/minusvalenze

Reddito Di Lavoro Autonomo Oggetto Di Concordato Preventivo Biennale: Escluse Le Plus/minusvalenze
Nella seduta del 3 novembre 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo riguardante il concordato preventivo biennale. L’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti che potranno accedere al nuovo istituto una proposta di concordato ai fini delle imposte sui redditi, ma anche ai fini dell’IRAP.

I contribuenti saranno liberi se accettare la proposta e se la scelta dovesse essere in questo senso i contribuenti saranno obbligati a versare le imposte e l’IRAP sugli imponibili concordati. Ciò anche laddove il reddito effettivo dovesse risultare inferiore rispetto ai contenuti della proposta accettata.

Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

Per quanto riguarda il reddito di lavoro autonomo proposto al contribuente ai fini del concordato lo stesso sarà determinato facendo riferimento all’art. 54, comma 1, TUIR, cioè effettuando la differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute.

Dalla lettura dell’art. 15 dello schema di decreto delegato si comprende come la proposta sia finalizzata alla determinazione di un reddito di lavoro autonomo tenendo in considerazione esclusivamente i componenti redditualiordinari”.

Infatti, la disposizione citata prevede espressamente che il reddito contenuto nella proposta deve essere determinato senza tenere conto delle plusvalenze e minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 dell’art. 54 TUIR. Inoltre, saranno esclusi anche i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone o associazioni di cui all’art. 5 TUIR.

La scelta è condivisibile in prospettiva, ma non in base alle disposizioni attualmente in vigore e applicabili agli esercenti arti e professioni. La rideterminazione del reddito sterilizzando le plusvalenze e le minusvalenze si pone in evidente controtendenza con le indifferibili esigenze di semplificazione del sistema.

Sulla base delle disposizioni in vigore è poco frequente che un professionista realizzi plusvalenze in conseguenza della cessione dei beni strumentali utilizzati.

In prospettiva, invece, il discorso può essere completamente diverso.

Infatti, secondo quanto previsto dalla legge delega, il legislatore delegato dovrebbe equiparare i criteri di deducibilità del costo sostenuto per l’acquisto degli immobili strumentali sia nella forma del contratto di leasing, sia per l’acquisto a titolo definitivo del diritto di proprietà. Se effettivamente tale principio dovesse essere recepito, gli ammortamenti potranno essere considerati in deduzione dal reddito di lavoro autonomo, ma anche le plusvalenze concorreranno alla determinazione del medesimo reddito. Invece, almeno fino ad oggi, se da una parte gli ammortamenti non sono deducibili, non assumono rilevanza neppure le plusvalenze immobiliari.

L’art. 15 dello schema di decreto delegato prevede, quindi, che al reddito concordato risultante dalla proposta dovrà essere aggiunto il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze determinate analiticamente. Sull’importo così determinato dovranno essere assolte le imposte indipendentemente dal reddito di lavoro autonomo effettivamente conseguito.

Ad esempio

Si consideri il caso in cui il reddito di lavoro autonomo contenuto nella proposta sia pari a 32.000 euro. Se nell’anno X il professionista ha conseguito plusvalenze per un importo pari a 1.500 euro, il reddito concordato deve essere rettificato a 33.500 euro. Su questo importo dovranno essere assolte le imposte indipendentemente dall’ammontare di reddito effettivamente percepito. Conseguentemente, se il professionista conseguisse un reddito effettivo pari a 29.500 euro, le imposte dovranno essere assolte, comunque sull’importo concordato.

Ai fini IRAP

La proposta riguarderà sia le imposte sui redditi, ma anche il valore della produzione ai fini IRAP.

Non sembra sia possibile effettuare l’accettazione parziale della proposta. Il problema si porrà soprattutto per gli esercenti le attività di impresa. In questo caso, le due basi imponibili – ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP – possono essere in molti casi estremamente diverse e quindi l’imprenditore potrebbe trovare più conveniente accettare solo una parte della proposta.

Tuttavia, tale possibilità sembra essere preclusa.

L’art. 9, comma 3 dello schema di decreto delegato prevede espressamente che “il contribuente può aderire alla proposta di concordato”.

L’adesione è quindi facoltativa, ma il legislatore delegato non ha fatto alcun cenno sulla possibilità di aderire alla proposta solo ai fini delle imposte sui redditi oppure solo ai fini IRAP.

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