Redditometro, passo indietro rispetto alla Riforma fiscale

Con un comunicato stampde del 22 maggio 2024, Confprofessioni ha evidenziato che decreto del MEF che fissa i criteri per la definizione sintetica del reddito delle persone fisiche segna un passo indietro rispetto ai principi fissati dalla legge delega per la riforma fiscale, dove particolare attenzione è stata data proprio al riequilibrio del rapporto tra amministrazione fiscale e contribuenti. Se è vero che la norma di legge che legittima il redditometro esiste da anni, i criteri individuati dal decreto verranno applicati, con effetto retroattivo, relativamente ai redditi prodotti a partire dal 2017.

Confprofessioni ha pubblicato in data 22 maggio 2024 un comunicato stampa in merito al decreto del MEF che fissa i criteri per la definizione sintetica del reddito delle persone fisiche.

Secondo il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, si tratta di un intervento che si pone in antitesi con il percorso avviato con la riforma fiscale

Il decreto che “riattiva” il redditometro presenta una serie di criticità, sia sul piano dei principi che dovrebbero informare il rapporto fisco/contribuente che su quello della definizione dei criteri atti a individuare i potenziali evasori.

Se è vero che la norma di legge che legittima il redditometro esiste da anni, è stato sottolineato che i criteri individuati dal decreto verranno applicati, con effetto retroattivo, relativamente ai redditi prodotti a partire dal 2017. In tal senso il decreto segna un passo indietro rispetto ai principi fissati dalla legge delega per la riforma fiscale, dove particolare attenzione è stata data proprio al riequilibrio del rapporto tra amministrazione fiscale e contribuenti.

Sul piano del meritol’auspicio è che l’elenco delle spese indicate ai fini della determinazione della capacità reddituale dei contribuenti sia rivisto, focalizzandosi su variabili più adatte a individuare tenori di vita non in linea con i redditi dichiarati ed eliminando ogni riferimento a spese comunemente sostenute dalla generalità dei contribuenti. Mentre sul piano del metodo è imprescindibile, al fine di evitare errori macroscopici nell’utilizzo di uno strumento così delicato, che venga preventivamente garantita e testata l’interoperabilità delle 161 banche dati gestite dall’Amministrazione finanziaria.

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