L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 451 del 27 ottobre 2023 in tema di applicazione del regime agevolativo di cui all’articolo 32, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per effetto del rinvio allo stesso operato dall’articolo 20, comma 1, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (cd. ”Bucalossi”) ad un atto di trasferimento immobiliare oggetto di un’opzione a favore di un Comune contenuta nell’Accordo di programma.
L’articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (”Norme per la edificabilità dei suoli”) dispone al primo comma che ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all’articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ovvero l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
Il comma 2 del medesimo articolo 20, inserito dall’articolo 1, comma 88, della legge n. 205 del 2017 dispone che il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.
Tale formulazione della disposizione di cui all’articolo 20 appare volta ad un ampliamento della portata applicativa della previsione agevolativa, in quanto la stessa viene di fatto estesa ad atti, compresi quelli attuativi, in precedenza non agevolati, purché gli stessi siano comunque finalizzati alla «trasformazione del Territorio» e siano posti in essere sulla base di accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici.
Con diversi documenti di prassi è stato chiarito che la predetta disposizione, nella sua attuale formulazione, deve essere coordinata con il contesto normativo del quale fa parte, ovvero la legge n. 10 del 1977, concernente, come detto, ”Norme per la edificabilità dei suoli”.
Il regime agevolativo in esame, dunque, è applicabile esclusivamente ad atti non ”genericamente” preordinati alla trasformazione del territorio, ma che abbiano a oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli di cui alla citata legge, essendo finalizzato a favorire soltanto detti atti.
In particolare, l’agevolazione fiscale in oggetto ha lo scopo di favorire quei trasferimenti destinati alla trasformazione urbanistica del territorio effettuati senza intenti speculativi, che svolgano una funzione ripartitoria e distributiva delle posizioni coinvolte e non una tipica funzione di scambio negoziale.
Esulano, dunque, dall’ambito applicativo della norma tutte quelle operazioni negoziali che, pur entrando a far parte di una più ampia programmazione di natura pubblicistica realizzano, di fatto interessi meramente individualistici.