L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 116 del 24 maggio 2024 in tema di unico conferimento di partecipazioni detenute in nuda e piena proprietà in una newco holding unipersonale e applicabilità del regime di realizzo controllato.
L’articolo 9, comma 5 del Tuir stabilisce, come principio generale che ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.
Per effetto di tale disposizione laddove un socio persona fisica, non in regime di impresa, conferisce una partecipazione ad una società, realizza una plusvalenza (o minusvalenza), costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, da quantificarsi tenuto conto dell’articolo 9, comma 2, secondo periodo del Tuir, in base al quale in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti.
L’articolo 177, comma 2, del Tuir, applicabile anche ai soggetti privati non imprenditori (in conseguenza della modificazione introdotta dall’articolo 12, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247), stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società (cd. ”scambiata”), ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
La fruizione del regime fiscale di cui all’articolo 177, comma 2 del Tuir è subordinata al ricorrere di due circostanze:
-i soggetti scambiati/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria?
– mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.
Pertanto, al ricorrere dei requisiti stabiliti dalla norma, le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito dello stesso soggetto conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
Applicando tale criterio e diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del cd. ”valore normale” di cui all’articolo 9 del Tuir, può non emergere alcuna plusvalenza, qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute e, quindi, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulti pari all’ultimo valore fiscale presso il socio conferente delle partecipazioni conferite (cd. ”neutralità indotta”).
Con circolare 17 giugno 2010, n. 33/E è stato precisato che la disposizione in commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, che rimane realizzativo, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. regime a realizzo controllato).
L’articolo 11bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto il comma 2bis nell’articolo 177 del Tuir.
La novella legislativa è intervenuta sulla disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni di cui al precedente comma 2, prevedendo che «Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma , numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
-le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
-le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
Il comma 2bis estende, dunque, il regime del realizzo controllato ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile, non incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), a condizione che oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla lettera a).
Per effetto della modifica normativa, il regime di realizzo controllato è quindi applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescono il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione dettate dalla norma.
L’estensione del regime è difatti subordinata al ricorrere congiunto delle condizioni seguenti:
-le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 per cento o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (con regole particolari per la verifica delle soglie di qualificazione nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una holding)?
– le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
La norma intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle stesse è effettuata in società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni ”qualificate” da quelle ”non qualificate”.
La rilevanza attribuita alle partecipazioni esclude l’accesso al regime ai conferimenti di meri diritti di usufrutto, atteso che i conferimenti rilevanti secondo la disciplina recata dal comma 2bis sono quelli che hanno per oggetto partecipazioni la cui titolarità consente alla conferitaria di acquisire stabilmente la qualità di socio della società scambiata.