Site icon Commercialista Verona, Studio Consulenza Finanziaria e Amministrativa

Regime di esenzione su interessi, premi e altri frutti per non residenti: quando si applica

Regime Di Esenzione Su Interessi, Premi E Altri Frutti Per Non Residenti: Quando Si Applica

Con la risposta a interpello n. 454 del 7 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di interessi derivanti da obbligazioni e applicazione del regime di esenzione previsto per i soggetti non residenti.

Con specifico riferimento al profilo soggettivo del regime di esenzione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 239/1996, è stato evidenziato che tale disposizione prevede che non sono soggetti a imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:

– enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia?

– gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo?

banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, rientrano nel regime di esenzione dall’imposta sostituiva di cui al D.Lgs. n. 239/1996, in generale, i soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni (cd. white list), ovvero le persone fisiche, le società, le associazioni di persone ed ogni altra entità che viene considerata soggetto passivo ai fini tributari.

Il medesimo regime di esenzione si applica, inoltre, ai seguenti soggetti costituiti in Stati e territori white listed:

– enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia?

– gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo?

– banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Con riferimento alla nozione di investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, come chiarito dalla circolare 1° marzo 2002, n. 23/E, si tratta di una “novità di assoluto rilievo” in quanto tali soggetti “frequentemente non possedevano i requisiti formali per usufruire dell’esonero dall’imposta sostitutiva”.

Tale nozione identifica gli enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i relativi redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte

Exit mobile version