Regime di franchigia transfrontaliero IVA per piccole imprese: primo via libera al decreto attuativo
- 7 Agosto 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 ha approvato un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva UE n. 2020/285, che modifica la direttiva IVA per quanto riguarda il regime speciale per le piccolo imprese, e alla direttiva UE n. 2022/542 per quanto riguarda le aliquote dell’IVA.
Nella seduta del 7 agosto 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva UE n. 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva n. 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e alla direttiva UE n. 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive n. 2006/112/CE e n. 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.
Il testo disciplina il regime di franchigia transfrontaliero IVA applicabile alle piccole imprese che operano in Italia ma con sede in un altro Paese dell’Unione Europea e alle piccole imprese con sede in Italia e che operano in altri Paesi UE.
Il regime non è applicabile alle cessioni di mezzi di trasporto. Il regime di franchigia è applicabile ai soggetti il cui volume d’affari annuo non superi 100.000 euro in ambito UE e il limite di volume d’affari annuo previsto dal Paese in cui si chiede l’applicazione del regime (fissato, per l’Italia in 85.000 euro).
Inoltre, si modifica il regime IVA in materia di territorialità dell’imposta negli eventi in streaming o altrimenti resi disponibili virtualmente. In particolare, in materia di “principio di territorialità”, si prevede che le attività culturali, artistiche, sportive etc. trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, si considerano effettuate in Italia – e quindi assoggettate a IVA – se il committente non soggetto passivo è domiciliato o residente (senza domicilio all’estero) in Italia, in deroga al principio secondo cui si considera effettuata nel luogo in cui si svolge la manifestazione.
Allo stesso modo, ove la presenza agli eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici e simili (fiere, esposizioni, etc.) sia in modalità virtuale, la prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio italiano quando il committente soggetto passivo è ivi stabilito.
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