L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 205 del 7 febbraio 2023 in tema di partecipazione in un OICR estero da parte di una Cassa di previdenza.
La Legge di Bilancio 2017 ha previsto un regime di non imponibilità per i redditi derivanti da determinati investimenti (cd. ”investimenti qualificati”) effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (di seguito, Casse di previdenza) e dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Fondi pensione).
Le Casse di previdenza e i Fondi pensione, secondo quanto disposto, rispettivamente, dai commi 88 e 92 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017, possono destinare «somme fino al 10 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendicontodell’esercizio precedente» agli investimenti qualificati individuati dal successivo comma 89, nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).
L’agevolazione prevede che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti da tali investimenti qualificati, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite per legge, non siano assoggettati all’imposta sul reddito, per le Casse di previdenza, e non concorrano alla formazione della base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, per i Fondi pensione.
La normativa, pertanto, ammette la possibilità che gli investimenti qualificati di cui alla lettera a) dell’articolo 89 sopra citato, siano detenuti ”indirettamente” solo attraverso OICR residenti nel territorio dello Stato italiano o in stati Ue o SEE, che a loro volta investano prevalentemente negli medesimi investimenti qualificati.
La verifica della sussistenza del requisito della prevalenza, in altri termini, non può essere effettuata ex post, prescindendo da quanto indicato espressamente nella documentazione di riferimento del fondo.
A cura della Redazione