Regime fiscale delle stock option anche per gli OIC adopter

La legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 862, legge n. 207/2024) introduce un nuovo comma (6-bis) all’art. 95 TUIR al fine di regolamentare la deducibilità dal reddito d’impresa degli accantonamenti degli oneri connessi a piani di stock option. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento dell’assegnazione dei predetti strumenti e non più all’atto dell’imputazione (anticipata) a conto economico del relativo costo. La relazione illustrativa ha peraltro specificato che la modifica si applica anche ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali.

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