Regime forfetario e contratti misti: quando si applica la causa ostativa

In tema di regime forfetario, nell’ipotesi di “contratti misti” stipulati successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa del regime citato, ma previsti come tipologia contrattuale già prima, laddove non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente e l’utilizzo del contratto misto non comporti artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, la causa ostativa non trova applicazione. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 484 del 13 novembre 2019 in tema di duplice rapporto di lavoro autonomo e dipendente.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato le risposte a interpello n. 484 del 13 novembre 2019 riguardante il regime forfetario.

Il regime forfetario è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, ed è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito dei ricavi, e non incorrano in una delle cause di esclusione previste.

La causa ostativa lettera d-bis) comma 57

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto delle significative novità:

– ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro;

– ha introdotto nuove cause di esclusione.

Nello specifico tra le cause ostative la lettera d-bis) del comma 57 dell’art. 1 l. n. 190/2014 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 9/E del 10 aprile 2019 ha ricordato che, la nuova causa ostativa, serve per evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza.

Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che il requisito della prevalenza può essere verificato solo al termine del periodo d’imposta di applicazione del regime forfetario.

Nell’ipotesi di “contratti misti” stipulati successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa, ma previsti come tipologia contrattuale già prima dell’entrata in vigore della norma, laddove non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente e l’utilizzo del contratto misto non comporti artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, la causa ostativa non trova applicazione.

Ovviamente, se il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire modifiche sostanziali, volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo, la causa ostativa in parola troverebbe, senza dubbio, applicazione con conseguente fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il predetto mutamento sostanziale, ravvisandosi, in tali ipotesi, l’artificiosa trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, che la norma mira a contrastare.

A cura della Redazione

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