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Regime forfetario fino a 85.000 euro: a quanti conviene davvero?

Regime Forfetario Fino A 85
L’Europa ha autorizzato l’Italia ad escludere dall’IVA i soggetti che hanno scelto di aderire al regime forfettario e che presentano un volume di ricavi inferiore a 85.000 euro. La decisione del Consiglio (decisione di esecuzione UE n. 2023/664 del 21 marzo 2023), completa quindi la validità dell’estensione dell’ambito di applicazione del regime forfetario anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2024.
La legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 54, legge n. 197/2022) ha previsto l’incremento del volume dei ricavi per l’accesso al regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro. Nella stessa norma è prevista, inoltre, l’uscita dal regime già in corso d’anno, nelle ipotesi in cui il volume d’affari superi la soglia di 100.000 euro.
Dalla lettura della norma si è da subito intuito che l’intenzione fosse quella di anticipare di due anni – dal 2025 al 2023 – l’entrata in vigore della direttiva UE n. 2020/285 che, modificando l’art. 284 e inserendo l’art. 288-bis nella direttiva IVA n. 2006/112/CE, riforma le possibilità per gli Stati membri di escludere l’applicazione dell’IVA i soggetti passivi aventi i medesimi limiti dimensionali innovati dalla legge di Bilancio 2023. Tuttavia, solamente a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Dalla stessa data, pertanto, non ci sarà più bisogno di chiedere ulteriori misure di deroga, dal momento che le disposizioni della direttiva innovata si rendono applicabili senza alcuna soluzione di continuità. Si tratta, nella sostanza, di una misura che traghetta l’Italia fino all’entrata in vigore della direttiva UE n. 2020/285.

Nuova soglia con efficacia retroattiva

Considerando che la decisione è stata emanata il 21 marzo 2023 appare importante sottolineare come sia stata conferita una legittimazione retroattiva all’estensione del volume di ricavi per l’accesso al regime, che decorre dal 1° gennaio 2023, togliendo così ogni dubbio a coloro che, affidandosi al dettato normativo, hanno emesso ricevute scontrini fiscali o fatture senza l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, avendo un volume di ricavi compreso tra 65.000 e 85.000 euro.

Quanti sono i “nuovi” forfetari?

La conferma comunitaria rende importante analizzare la numerosità dei “nuovi” forfetari alla luce dell’estensione dell’ambito di applicazione nonché i loro margini di convenienza all’accesso.

In base all’analisi delle dichiarazioni fiscali rese pubbliche dal MEF relative al periodo d’imposta 2020, la platea dei soggetti titolari di partita IVA è divisa nei termini riportati nella Tavola n. 1.

Tavola n. 1 – Analisi dei redditi, delle imposte dovute in base alla tipologia di regime fiscale adottato dei titolari di partita IVA – Dichiarazioni 2021 (redditi 2020)

Dalla Tavola n. 1 appare evidente che i soggetti che potevano scegliere di aderire al regime forfetario grazie all’estensione del volume di ricavi sono circa 130.000. Tuttavia, la numerosità di quelli che hanno scelto di entrare potrebbe essere inferiore.

Conviene aderire al regime forfetario?

Oltre al fatto che non tutti possono presentare le altre condizioni per l’accesso al regime (o, meglio, molti potrebbero presentare una o più delle cause di esclusione previste dall’art. 1, comma 57, legge n. 190/2014), c’è anche da considerare l’effettiva convenienza ad adottare o meno il regime dipende dalla redditività media dei ricavi.

Dai dati emergenti dalle analisi delle dichiarazioni relative al 2020, emerge che l’aliquota mediamente applicata dai soggetti che dichiarano ricavi compresi tra 65.000 e 85.000 euro è pari a circa il 25,5%, corrispondente a un reddito medio di circa 32.000 euro, mentre nel regime forfetario il reddito viene individuato forfetariamente sulla base di aliquote diversificate applicate sul volume di ricavi o compensi dichiarati.

In considerazione di ciò, potrebbe emergere che l’applicazione di un’aliquota inferiore su un reddito più alto porti al pagamento di imposte di ammontare più alto rispetto a quelle ora dovute nell’ambito del regime ordinario. In altre parole, emerge che la redditività media dei ricavi dei soggetti con un volume di ricavi tra 65.000 e 85.000 euro è molto diversa e molto variabile tra i soggetti.

Sulla base dei dati che emergono dalle analisi delle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2020, secondo stime effettuate sulla base di una redditività media dei ricavi attribuita ai soggetti in regime forfetario del 53,7%, emerge che il reddito medio che sarebbe determinato qualora i soggetti compresi tra 65.000 e 85.000 scegliessero di entrare nel regime forfetario, passerebbe da circa 32.000 euro a circa 43.000 euro.

Ne consegue che, considerando l’aliquota di tassazione forfettaria del 15%, gli autonomi avrebbero una riduzione della tassazione media, di circa 3.245 euro (cfr. Tavola n. 2).

Tavola n. 2

Da un altro punto di vista emerge che l’applicazione dell’aliquota del 15% sul reddito forfettario equivale a una tassazione del 19,6% sul reddito determinato analiticamente.

Queste analisi riguardano dati medi, pertanto è probabile che ci siano molti soggetti che con un’aliquota del 15% applicata sul reddito determinato forfetariamente, potrebbe arrivare a pagare imposte più alte riaspetto all’IRPEF dovuta aderendo al regime ordinario, in specie per le imprese dell’edilizia a cui si rende applicabile una redditività dei ricavi dell’86% e per le professioni a cui si rende applicabile una redditività dei ricavi del 78%.

Questa eventualità è ancora più probabile in considerazione del fatto che si tratta di soggetti che a decorrere dal 2022 non devono più pagare l’IRAP.

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