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Regime Forfetario, impossibilità di esprimere a posteriori l’opzione per regime degli impatriati

Regime Forfetario, Impossibilità Di Esprimere A Posteriori L’opzione Per Regime Degli Impatriati

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 190 del 6 febbraio 2023 in tema di regime impatriati e applicazione del ‘‘regime forfetario’’.

L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il ‘‘regime speciale per lavoratori impatriati’’ al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire contestualmente lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese.

Dall’altra parte, l’adesione al ‘‘regime forfetario’’ di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89,della legge 23 dicembre 2014, n. 190vcomporta la determinazione del reddito imponibile secondo criteri ‘‘forfetari’’, applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività in misura diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, sul quale viene poi operata un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15 per cento.

Ciò implica, pertanto, che, per espressa previsione normativa tale reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Al riguardo, con la circolare n. 33/E del 2020 è stato chiarito che il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell’applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario.

Tale documento di prassi, quindi, evidenzia che l’opzione per il regime forfetario, pur sussistendo i requisiti per l’applicazione del regime degli impatriati al momento del rientro in Italia, comporta l’impossibilità di esprimere a posteriori l’opzione per il diverso regime degli impatriati.

A cura della Redazione

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